Art. 8. Imposta straordinaria su particolari beni 1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o piu' tra i seguenti beni: (( a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di )) (( persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, )) (( immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica )) (( successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici )) (( registri alla data di entrata in vigore del presente decreto; )) a-bis) (( autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 )) (( cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, )) (( immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica )) (( successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici )) (( registri alla data di entrata in vigore del presente decreto; )) b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione (a) immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilita' valido per l'anno 1992 o parte (( di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti )) (( anteriormente al 1 gennaio 1960; )) c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto; c-bis) (( imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli. )) Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri. (( 2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di )) (( potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se )) (( immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale )) (( superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario e' dovuto )) (( nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, )) (( regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. )) (( Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di )) (( potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati )) (( successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario )) (( e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse )) (( automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, )) (( stabilite per l'anno 1992. )) 2-bis. (( Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) )) (( del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura )) (( di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e )) (( relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui )) (( all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, )) (( n. 202 (b), dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla )) (( medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo )) (( straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse )) (( automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, )) (( stabilite per l'anno 1992. )) 3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (b). (( L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. )) 4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (b) . L'importo dovuto e' ridotto del 45% se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. (( 4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) )) (( del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di )) (( tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del )) (( decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (b). )) (( L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se )) (( l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio )) (( 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel )) (( periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per )) (( cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 )) (( gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. )) 5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonche', se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (b). (( Il tributo non e', altresi', dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. In ogni caso il tributo e' dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore. )) 6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarita' del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso. 7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione. 8. L'applicazione delle sopratasse e' demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari degli uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (c). (( 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo )) (( si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e )) (( all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico )) (( delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente )) (( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive )) (( modificazioni (d), nonche' alle stabili organizzazioni nel )) (( territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni )) (( indicati nel comma 1 del presente articolo. )) (( 9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente )) (( decreto, al di fuori dell'esercizio di una attivita' )) (( commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, )) (( aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti )) (( esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, )) (( sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle )) (( seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende )) (( faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i )) (( diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; )) (( c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su )) (( superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, )) (( 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano )) (( ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di )) (( piscicoltura. )) 10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effetuazione di riscontri e controlli. -------------------------------------------------------- (a) Si trascrive il testo dell'art. 744 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1986, n. 732: "Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). - Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". (b) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 7. - 1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e' stabilito in L. 125.000. 2. (Soppresso dalla legge di conversione). 3. Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988, e per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, e' dovuta una tassa speciale erariale annuale nei seguenti importi: a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuori strada: 1) con potenza fiscale del motore fino a 13 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 2) con potenza fiscale del motore oltre 13 CV e fino a 17 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300.000 3) con potenza fiscale del motore oltre 17 CV e fino a 20 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 450.000 4) con potenza fiscale del motore oltre 20 CV e fino a 23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 660.000 5) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 840.000 b) autocaravan: 1) con potenza fiscale del motore fino a 19 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380.000 2) con potenza fiscale del motore oltre 19 CV e fino a 23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 480.000 3) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 680.000 3- bis. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al comma 3, le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose si considerano comunque veicoli fuoristrada se muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, anche se puo' essere disinnestata la motricita' di un asse, nonche' di cambio con riduttore o con piu' di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. Per i veicoli di cui alla lettera a) del comma 3 e' soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo dell'annotazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, qualunque sia il tipo di carrozzeria. 4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. 5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validita' della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa. 5- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile. Art. 8. - 1. Nell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: '2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi: a) natanti: 1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro . . . . . . . . . . . . . L. 400 2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso . . . . . . . L. 600 3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 800 b) imbarcazioni: 1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso . . . . . . . . . " 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso . . . . . . . . " 6.000 4) per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.000 c) navi: 1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda L. 30.000.000 2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda " 40.000.000. 2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45 per cento dopo quindici anni. 2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia'. 2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa e' stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991. 3. (Omissis). Art. 9. - 1. E' istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili privati, di cui all'art. 744 del codice della navigazione (v. nota precedente, n.d.r.), immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure: a) velivoli con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg, lire 1.700 al kg; 2) fino a 2.000 kg, lire 2.750 al kg; 3) fino a 4.000 kg, lire 4.800 al kg; 4) fino a 6.000 kg, lire 6.500 al kg; 5) fino a 8.000 kg, lire 7.500 al kg; 6) fino a 10.000 kg, lire 8.000 al kg; 7) oltre 10.000 kg, lire 8.500 al kg; b) elicotteri: la tassa dovuta e' pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2; c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, lire 500.000. 2. La tassa e' dovuta da chi risulta essere proprietario dell'aeromobile dai pubblici registri e deve essere corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di navigabilita'. La tassa e' dovuta nella misura del 50 per cento nei casi in cui il certificato di navigabilita' abbia validita' non superiore a sei mesi. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 3. Per gli aeromobili con certificato di navigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto la tassa deve essere versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata la tassa annuale relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di navigabilita' avviene nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 luglio 1991. 4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei concessionari dei servizi di linea e dei licenziatari dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, di cui rispettivamente ai capi I e II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei soggetti di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dei trasporti 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1986; gli aeromobili di cui al secondo comma dell'art. 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dell'Aereo club d'Italia; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza degli aero club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori italiani e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di pagamento della tassa. 6. Per l'omesso o insufficiente pagamento della tassa si applica una soprattassa pari a tre volte la tassa o la differenza di tassa dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa evasa. Nel caso non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta i dati richiesti con il decreto ministeriale di cui al comma 5 si applica una soprattassa pari alla meta' della tassa dovuta. La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di L. 50.000. Qualora il pagamento della penalita' e della tassa evasa, ove dovuta, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare della soprattassa e' ridotto a meta'. 7. Le violazioni di cui al presente articolo sono accertate mediante processo verbale, oltre che dagli ufficiali di polizia tributaria, dai funzionari dell'ufficio del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Le sanzioni sono applicate dagli uffici del registro territorialmente competenti in base al luogo dell'accertamento della violazione". Per le norme soprarichiamate si veda il testo del D.L. n. 151/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1991. (c) Il D.P.R. n. 636/1972 reca: "Revisione della disciplina del contenzioso tributario". (d) L'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 2 della legge 25 marzo 1991, n. 102, e' cosi' formulato: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esecizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". L'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico e' cosi' formulato: "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali".