Art. 8.
              Imposta straordinaria su particolari beni
  1.  E'  istituito  per  l'anno 1992 un tributo straordinario al cui
pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  possiedono  uno o piu' tra i seguenti
beni:
(( a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di      ))
(( persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli,    ))
(( immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica         ))
(( successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici      ))
(( registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;   ))
      a-bis) (( autocaravan di potenza fiscale superiore a 30      ))
(( cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli,   ))
(( immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica         ))
(( successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici      ))
(( registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;   ))
    b) velivoli  ed  elicotteri  privati  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  744 del codice della navigazione (a) immatricolati nel
Registro aeronautico  nazionale,  con  certificato  di  navigabilita'
valido per l'anno 1992 o parte
(( di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti              ))
(( anteriormente al 1› gennaio 1960;                               ))
    c)  imbarcazioni  da  diporto  di  lunghezza superiore a metri 18
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche  con
motore  ausiliario;  imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a
metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a  motore
di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;
   c-bis)  ((  imbarcazioni  da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche  con
motore  ausiliario;  imbarcazioni  da diporto di lunghezza oltre 12 e
fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione  a
motore  di potenza oltre 25 cavalli. )) Ai fini del presente comma si
considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla  data  di
entrata  in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene
dai pubblici registri.
(( 2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di ))
(( potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se        ))
(( immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale      ))
(( superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario e' dovuto      ))
(( nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali,   ))
(( regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.    ))
(( Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di    ))
(( potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati        ))
(( successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario   ))
(( e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse                 ))
(( automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale,    ))
(( stabilite per l'anno 1992.                                      ))
      2-bis. (( Per gli autocaravan di cui alla lettera    a-bis)  ))
((    del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura ))
(( di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e     ))
(( relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui        ))
(( all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,        ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,      ))
(( n. 202 (b), dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla ))
(( medesima lettera    a-bis)    del comma 1 il tributo            ))
(( straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse   ))
(( automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale,    ))
(( stabilite per l'anno 1992.                                      ))
 3.  Per  ciascuno  dei  beni  di  cui alla lettera b) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge  13
maggio  1991,  n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202 (b). (( L'importo dovuto e' ridotto  del  45  per
cento  se  l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1› gennaio
1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel  periodo
dal  1›  gennaio  1977  al  31  dicembre  1982, e del 15 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1› gennaio 1983 al  31
dicembre 1987. ))
  4.  Per  ciascuno  dei  beni  di cui alla lettera c) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
di stazionamento di cui all'articolo 8 del  decreto-legge  13  maggio
1991,  n.  151,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991,  n.  202  (b)  .  L'importo  dovuto  e'  ridotto  del  45%   se
l'immatricolazione  e' avvenuta anteriormente al 1› gennaio 1977, del
30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1› gennaio 1977
al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta  nel
periodo dal 1› gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.
(( 4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera    c-bis)      ))
(( del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di ))
(( tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del   ))
(( decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (b).          ))
(( L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se                 ))
(( l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1› gennaio      ))
(( 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel    ))
(( periodo dal 1› gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per   ))
(( cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1›      ))
(( gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.                               ))
 5.  Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano  consegnati  per  la
rivendita  a  soggetti autorizzati al commercio nonche', se posseduti
da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo  9,  comma  4,  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,  n.  202  (b).  ((  Il  tributo  non  e',
altresi',  dovuto  per  i  beni  utilizzati  esclusivamente come beni
strumentali nell'esercizio dell'attivita'  propria  dell'impresa.  In
ogni  caso  il  tributo e' dovuto quando i beni sono dati in uso agli
amministratori, ai soci, ai collaboratori e  ai  dipendenti,  o  sono
utilizzati dallo stesso imprenditore. ))
 6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti
al  tributo  straordinario  su  stampati conformi ad appositi modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  Tale   dichiarazione   deve   essere
presentata  all'ufficio  del registro competente in base al domicilio
fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992;  entro
lo  stesso  termine  deve  essere  effettuato  il pagamento di quanto
dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o  su  apposito
conto   corrente   postale   intestato   al   medesimo.  In  caso  di
contitolarita'   del   bene   sono   solidalmente   responsabili    i
cointestatari del bene stesso.
  7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato
o  insufficiente  pagamento  del  tributo  nei  termini  stabiliti si
applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e  di  due
volte  il  tributo  non corrisposto.   Qualora la presentazione della
dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto,  ma
entro  sessanta  giorni  dalla scadenza di questo, le sopratasse sono
ridotte ad un terzo, sempre che non  risulti  elevato  nel  frattempo
processo verbale di constatazione.
  8.  L'applicazione  delle  sopratasse  e'  demandata  al competente
ufficio del registro che vi provvede mediante notifica  del  processo
verbale   di   accertamento.   Alla   costatazione  delle  violazioni
provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di  Stato,
delle  capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari degli
uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito  del
loro  ufficio;  per  il  contenzioso si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (c).
(( 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo              ))
(( si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e          ))
(( all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico      ))
(( delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ))
(( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive         ))
(( modificazioni (d), nonche' alle stabili organizzazioni nel      ))
(( territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni         ))
(( indicati nel comma 1 del presente articolo.                     ))
(( 9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente   ))
(( decreto, al di fuori dell'esercizio di una attivita'            ))
(( commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata,  ))
(( aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti   ))
(( esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri,    ))
(( sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle   ))
(( seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende     ))
(( faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i     ))
(( diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua;                    ))
(( c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su ))
(( superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5,   ))
(( 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano   ))
(( ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di        ))
(( piscicoltura.                                                   ))
  10. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri   del   tesoro,  dei  trasporti,  della  marina  mercantile,
dell'agricoltura e delle  foreste  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'  per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati
e   notizie   in   possesso   delle   singole   amministrazioni   per
l'effetuazione di riscontri e controlli.
      --------------------------------------------------------
             (a) Si trascrive il testo dell'art. 744 del codice della
          navigazione,  come  sostituito  dall'art.  1 della legge 17
          ottobre 1986, n. 732:
             "Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati).  -
          Sono  aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli,
          di proprieta' dello Stato,  destinati  esclusivamente  alla
          polizia,  alla  dogana,  al  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
             Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
             Salvo che non sia diversamente stabilito da  convenzioni
          internazionali,   agli   effetti  della  navigazione  aerea
          internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
          aeromobili  di  Stato,  ad eccezione di quelli militari, di
          dogana, di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco".
             (b)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n.  151/1991
          (Provvedimenti  urgenti per la finanza pubblica) alle quali
          il presente articolo fa rinvio:
             "Art.   7.   -   1.   L'importo   annuo   della    tassa
          automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza
          fiscale superiore a 6 CV e' stabilito in L. 125.000.
             2. (Soppresso dalla legge di conversione).
             3. Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
          promiscuo  di  persone  e  cose  idonei  all'impiego  fuori
          strada, di cui al decreto del  Ministro  dei  trasporti  30
          giugno  1988,  n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario
          n. 82 alla Gazzetta Ufficiale  n. 208 del 5 settembre 1988,
          e   per   gli   autocaravan,   in   aggiunta   alla   tassa
          automobilistica,  e'  dovuta  una  tassa  speciale erariale
          annuale nei seguenti importi:
               a)  autovetture  e  autoveicoli   per   il   trasporto
          promiscuo  di  persone  e  di cose idonei all'impiego fuori
          strada:
 
               1) con potenza fiscale del motore fino
          a 13 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 150.000
               2) con potenza fiscale del motore oltre 13 CV e fino
          a 17 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  300.000
               3) con potenza fiscale del motore oltre 17 CV e fino
          a 20 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  450.000
               4) con potenza fiscale del motore oltre 20 CV e fino
          a 23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  660.000
               5) con potenza fiscale del motore oltre
          23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  840.000
               b) autocaravan:
               1) con potenza fiscale del motore fino
          a 19 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 380.000
               2) con potenza fiscale del motore oltre 19 CV e fino
          a 23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "  480.000
               3) con potenza fiscale del motore oltre
          23 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  680.000
             3-  bis. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al
          comma 3, le autovetture e gli autoveicoli per il  trasporto
          promiscuo di persone e cose si considerano comunque veicoli
          fuoristrada  se  muniti  di  almeno  un asse anteriore e di
          almeno   un   asse   posteriore   progettati   per   essere
          simultaneamente  motori,  anche se puo' essere disinnestata
          la motricita' di un asse, nonche' di cambio con riduttore o
          con piu' di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. Per  i
          veicoli  di cui alla lettera a) del comma 3 e' soppressa la
          riduzione del 50 per cento di cui al primo comma  dell'art.
          12  della  legge  21  maggio  1955,  n.  463,  e successive
          modificazioni; resta fermo l'obbligo dell'annotazione delle
          caratteristiche tecniche stabilito dal secondo comma  dello
          stesso articolo, qualunque sia il tipo di carrozzeria.
             4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le
          disposizioni  in materia di tasse automobilistiche, escluse
          quelle riguardanti l'addizionale del 5  per  cento  di  cui
          all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
             5.  Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse
          automobilistiche   per   periodi   fissi   che    terminano
          successivamente  al  31  maggio  1991, l'integrazione della
          tassa automobilistica per i motocicli e la  tassa  speciale
          erariale  per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere
          corrisposte in ragione di tanti dodicesimi  quanti  sono  i
          mesi  intercorrenti  tra  quello  di  entrata in vigore del
          presente decreto, compreso, fino a quello  di  scadenza  di
          validita'  della tassa automobilistica pagata; il pagamento
          deve essere effettuato nei termini e con  le  modalita'  da
          stabilirsi  con decreto del Ministro delle finanze. Per gli
          autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade  nel
          mese  di  maggio  1991,  anche  la  tassa speciale erariale
          relativa a tale mese deve essere corrisposta  all'atto  del
          rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente
          a questa.
              5-  bis.    Le disposizioni di cui al presente articolo
          non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni  di
          volontariato,  che,  alla  data  di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,   risultano
          iscritte   nei   ruoli   di  protezione  civile  presso  le
          rispettive prefetture, e che  esercitano  gratuitamente  il
          servizio di protezione civile.
             Art.  8.  - 1. Nell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n.
          51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989,
          n. 171, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
              '2. La tassa di stazionamento per le unita' da  diporto
          di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi:
               a) natanti:
     1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro  . . . . . . . . . . . . .    L.   400
     2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a
metri sei fuoritutto, escluso il bompresso  . . . . . . .    L.   600
     3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il
bompresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   800
     b) imbarcazioni:
     1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni
centimetro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 1.500
     2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri
dodici fuoritutto, escluso il bompresso . . . . . . . . .    "  4.000
     3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri
diciotto fuoritutto, escluso il bompresso . . . . . . . .    "  6.000
     4) per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il
bompresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  8.000
     c) navi:
     1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda
                                                        L. 30.000.000
     2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda
                                                       "  40.000.000.
                 2-bis.    La  tassa  di stazionamento non si applica
          agli apparecchi  obbligatori  di  salvataggio,  nonche'  ai
          battelli  di  servizio purche' questi rechino l'indicazione
          della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
                 2-ter.   Gli  importi  indicati  nel  comma  2  sono
          ridotti  del  15  per  cento  dopo  cinque anni dalla prima
          immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45
          per cento dopo quindici anni.
                 2-quater.  Sono esenti dalla tassa di  stazionamento
          le  imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti
          ed associazioni di volontariato esclusivamente ai  fini  di
          assistenza sanitaria e pronto soccorso.
                 2-quinquies.    La tassa di stazionamento si applica
          nella misura del 50  per  cento  alle  imbarcazioni  ed  ai
          natanti   di   lunghezza   fino  ad  8  metri,  utilizzati,
          esclusivamente  dai  proprietari  residenti,  come   propri
          ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei comuni ubicati nelle
          isole minori. La stessa  misura  ridotta  si  applica  alle
          medesime  imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente
          dai proprietari  residenti,  nei  comuni  della  Laguna  di
          Venezia'.
             2.   Coloro   che   hanno   corrisposto   la   tassa  di
          stazionamento  per  l'anno   1991   devono   integrare   il
          versamento   effettuato,  versando  una  somma  pari  a  un
          dodicesimo della differenza tra gli importi  stabiliti  nel
          primo  capoverso  del comma 1 e quelli versati, per ciascun
          mese da quello in corso alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  sino al mese in cui scade il periodo per
          il quale la  tassa  e'  stata  corrisposta.  Il  versamento
          integrativo  deve  essere  effettuato  entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le
          modalita' stabilite dall'art. 3 del  decreto  del  Ministro
          della  marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991.
             3. (Omissis).
             Art. 9. - 1. E' istituita una  tassa  speciale  erariale
          annuale  sugli  aeromobili privati, di cui all'art. 744 del
          codice della  navigazione  (v.  nota  precedente,  n.d.r.),
          immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale, nelle
          seguenti misure:
               a) velivoli con peso massimo al decollo:
               1) fino a 1.000 kg, lire 1.700 al kg;
               2) fino a 2.000 kg, lire 2.750 al kg;
               3) fino a 4.000 kg, lire 4.800 al kg;
               4) fino a 6.000 kg, lire 6.500 al kg;
               5) fino a 8.000 kg, lire 7.500 al kg;
               6) fino a 10.000 kg, lire 8.000 al kg;
               7) oltre 10.000 kg, lire 8.500 al kg;
               b)  elicotteri:  la  tassa  dovuta  e'  pari  a quella
          stabilita   per   i   velivoli   di   corrispondente   peso
          moltiplicata per 2;
               c)  alianti,  motoalianti,  autogiri e aerostati, lire
          500.000.
             2. La tassa e' dovuta da chi risulta essere proprietario
          dell'aeromobile  dai  pubblici  registri  e   deve   essere
          corrisposta  all'atto  della  richiesta  di  rilascio  o di
          rinnovo del  certificato  di  navigabilita'.  La  tassa  e'
          dovuta  nella  misura  del  50 per cento nei casi in cui il
          certificato di navigabilita' abbia validita' non  superiore
          a   sei   mesi.  La  ricevuta  di  versamento  deve  essere
          conservata unitamente  ai  documenti  di  bordo  ed  essere
          esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
             3.  Per  gli aeromobili con certificato di navigabilita'
          in corso di validita' alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  la  tassa  deve  essere  versata,  entro
          novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo
          degli importi stabiliti nel comma 1  per  ciascun  mese  da
          quello  in  corso  alla  predetta  data sino al mese in cui
          scade la  validita'  del  predetto  certificato.  Entro  lo
          stesso termine deve essere pagata la tassa annuale relativa
          agli  aeromobili  per  i quali il rilascio o il rinnovo del
          certificato di navigabilita' avviene nel  periodo  compreso
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto al 15
          luglio 1991.
             4.  Sono  esonerati  dal  pagamento  della   tassa   gli
          aeromobili  di  Stato  e  quelli  ad  essi  equiparati; gli
          aeromobili di proprieta' o in esercenza  dei  concessionari
          dei  servizi di linea e dei licenziatari dei servizi non di
          linea, del lavoro aereo e delle scuole  di  pilotaggio,  di
          cui  rispettivamente  ai  capi  I e II, titolo VI, libro I,
          parte seconda, del codice della navigazione; gli aeromobili
          di proprieta' o in esercenza dei soggetti di  cui  all'art.
          12  del  decreto  del  Ministro dei trasporti 3 marzo 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  58  dell'11  marzo
          1986;  gli aeromobili di cui al secondo comma dell'art. 751
          del codice della navigazione; gli aeromobili di  proprieta'
          o  in esercenza dell'Aereo club d'Italia; gli aeromobili di
          proprieta'  o  in  esercenza  degli  aero  club  locali   e
          dell'Associazione  nazionale  paracadutisti  d'Italia;  gli
          aeromobili immatricolati a nome dei costruttori italiani  e
          in   attesa   di  vendita;  gli  aeromobili  esclusivamente
          destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
             5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
          le modalita' di pagamento della tassa.
             6. Per l'omesso o insufficiente pagamento della tassa si
          applica  una  soprattassa  pari  a  tre volte la tassa o la
          differenza di tassa dovuta,  fermo  restando  l'obbligo  di
          corrispondere  la  tassa evasa. Nel caso non siano indicati
          nella  causale  di  versamento  e  nella  ricevuta  i  dati
          richiesti  con il decreto ministeriale di cui al comma 5 si
          applica una soprattassa pari alla meta' della tassa dovuta.
          La  mancata  esibizione  agli  organi  di  vigilanza  della
          ricevuta   di   pagamento   comporta  l'applicazione  della
          soprattassa di L.  50.000.    Qualora  il  pagamento  della
          penalita'  e  della tassa evasa, ove dovuta, sia effettuato
          entro quindici giorni dall'accertamento  della  violazione,
          l'ammontare della soprattassa e' ridotto a meta'.
             7.  Le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo sono
          accertate  mediante  processo  verbale,  oltre  che   dagli
          ufficiali    di    polizia   tributaria,   dai   funzionari
          dell'ufficio del registro nell'ambito del  loro  ufficio  e
          nell'esercizio   delle   loro  funzioni  istituzionali.  Le
          sanzioni  sono  applicate   dagli   uffici   del   registro
          territorialmente    competenti    in    base    al    luogo
          dell'accertamento della violazione".
             Per le norme soprarichiamate si veda il testo  del  D.L.
          n.    151/1991,  coordinato  con  la  legge di conversione,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          172 del 24 luglio 1991.
             (c)   Il  D.P.R.  n.  636/1972  reca:  "Revisione  della
          disciplina del contenzioso tributario".
             (d) L'art. 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art.
          2 della legge 25 marzo 1991, n. 102, e' cosi' formulato:
             "Art.  5  (Redditi  prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
             2. Le quote di partecipazione agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
              a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
              b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali;
              c)   le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone  fisiche  per  l'esecizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2  puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione   della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
              d)   si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o   l'oggetto   principale   nel  territorio  dello  Stato.
          L'oggetto  principale  e'  determinato  in  base   all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura privata autenticata,  e,  in  mancanza,  in  base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4.  I  redditi  delle  imprese familiari di cui all'art.
          230- bis del codice civile, limitatamente al 49  per  cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a ciascun  familiare,  che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
              a) che i familiari partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio   del   periodo   di   imposta,    recante    la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
              b) che la dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
              c)   che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli
          affini entro il secondo grado".
             L'art.  87, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo
          unico e' cosi' formulato:
             "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle  persone
          giuridiche:
              a)  le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
              b)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali".