Art. 9.
      Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote
 
  1.  Le  disposizioni  dei  commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  aprile  1989,  n.  154  (a),  si  applicano  limitatamente   alle
detrazioni  di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli
12 e 13 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b).
  2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1,
le  detrazioni  di  imposta  e  i limiti di reddito sono fissati come
segue:
   a) detrazione per il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
separato: L. 757.500;
    b)  detrazione  per  i  figli  minori  di  eta' o permanentemente
inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei  anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
    per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L.  87.500
    per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  175.000
    per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  262.500
    per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  350.000
    per cinque figli  . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  437.500
    per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  525.000
    per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  612.500
    per otto figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  700.000
    per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . .    "   87.500
  Nei  casi  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b) (( , la detrazione  spettante
per  il  coniuge  si  applica  ))  per  il  primo  figlio  e la somma
detraibile  in  relazione  al  numero  dei  figli  e'  raddoppiata  e
l'ammontare di essa e' ridotto di lire 175.000;
   c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
   d)  limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi (b) : L. 5.100.000;
   e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al  comma  1
dell'articolo  13  del testo unico delle imposte sui redditi (b) : L.
727.000;
   f) limite di reddito di  lavoro  dipendente  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  13  del testo unico delle imposte sui redditi (b) : L.
13.900.000;
   g) limite di reddito di lavoro autonomo e di  imprese  di  cui  al
comma  4  dell'articolo  13 del testo unico delle imposte sui redditi
(b) : L. 7.600.000;
   h)  ulteriore  detrazione  per  redditi  di  lavoro dipendente: L.
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
   i) ulteriore detrazione  per  redditi  di  lavoro  autonomo  e  di
impresa:  L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
  3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito  delle
persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma
1  dell'articolo  11  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 (b), sono sostituite dalle seguenti:
 
                                                         Aliquote
                                                            ---
    a) fino a lire 7.200.000  . . . . . . . . . . . .    10 per cento
   b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000
                                                         22 per cento
   c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000
                                                         27 per cento
   d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000
                                                         34 per cento
   e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000
                                                         41 per cento
   f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000
                                                         46 per cento
   g) oltre lire 300.000.000  . . . . . . . . . . . .    51 per cento
  4.  In  relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti
per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se
per l'anno 1991 e' stato dichiarato un reddito imponibile superiore a
lire 14 milioni e 400 mila, devono  effettuare  il  versamento  della
seconda  rata  di  acconto alle scadenze e con le modalita' di cui al
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (a), e con riferimento all'imposta
relativa  all'anno  1991,  al  netto  delle detrazioni, dei crediti e
delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari  al  3  per
cento  dell'importo  che  risulta  sottraendo  dal reddito imponibile
dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400  mila
ovvero,  se  superiore,  quello  del  reddito  di lavoro dipendente e
assimilati  dichiarato  per  lo  stesso  anno.   Restano   ferme   le
disposizioni  dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989
(a).
  5. I sostituti di imposta devono procedere  all'applicazione  delle
disposizioni  del  comma  3  a  partire  dal  secondo  perido di paga
successivo a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso
dal 1› gennaio 1992 fino al predetto  periodo  di  paga  in  sede  di
conguaglio  di  fine  anno  1992  o,  se  precedente,  alla  data  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro;  in  caso  di  incapienza   la
differenza  verra'  recuperata  nel  periodo  di  paga immediatamente
successivo.
          --------------
             (a)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli, il testo delle disposizioni del D.L.  n.  69/1989
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di imposta sul reddito
          delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
          sui  redditi,  determinazione  forfettaria  del  reddito  e
          dell'IVA,   nuovi   termini   per  la  presentazione  delle
          dichiarazioni  da  parte  di   determinate   categorie   di
          contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'  formali  e  di
          minori   infrazioni,   ampliamento   degli   imponibili   e
          contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
          IVA e di tasse sulle concessioni governative) alle quali il
          presente articolo fa rinvio:
             "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1990, quando la
          variazione  percentuale  del  valore  medio dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di operai e di  impiegati
          relativo  al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto
          di ciascun anno supera il 2 per cento  rispetto  al  valore
          medio  del  medesimo  indice  rilevato con riferimento allo
          stesso  periodo  dell'anno  precedente,   si   provvede   a
          neutralizzare   integralmente  gli  effetti  dell'ulteriore
          pressione fiscale non rispondenti  a  incrementi  reali  di
          reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio
          fiscale   si   provvedera'   mediante  l'adeguamento  degli
          scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti  di
          reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (v.
          nota che segue, (n.d.r.)
             2.  Entro  il  30 settembre di ciascun anno, con decreto
          del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, si procede alla
          ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1
          e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni
          delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti  di  reddito;
          gli  importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di
          reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se  la
          frazione  non  e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se
          e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno  successivo.
          Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989.
             3-4. (Omissis).
             Art.  4  (come  modificato  dall'art.  78 della legge 30
          dicembre 1991, n.  413).  -  1.  I  versamenti  di  acconto
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge
          23  marzo  1977,  n.  97, e successive modificazioni, e del
          decreto-legge 23 dicembre 1977,  n.  936,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono
          effettuarsi  in  due  rate  salvo  che  il  versamento   da
          effettuare  alla  scadenza della prima rata non superi lire
          duecentomila. Il 40  per  cento  dell'acconto  dovuto  deve
          essere  versato alla scadenza della prima rata e il residuo
          importo alla scadenza della seconda.  Il  versamento  della
          prima  rata  deve  essere  effettuato  nel  termine  per la
          presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  al
          periodo  di  imposta  precedente,  fermo  rimanendo  per il
          versamento  del  residuo  importo  dell'acconto  dovuto  il
          termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche  in
          caso  di omesso, insufficiente o ritardato versamento della
          prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9  e
          92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602 (v. la nota (d) all'art. 11- bis, n.d.r.), e
          dell'art. 1 del decreto-legge 20  novembre  1981,  n.  661,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982,
          n. 5.
             2.  Le  disposizioni  concernenti  gli  interessi  e  la
          sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
          versamento degli acconti  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  non   si
          applicano:
              a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
          rate,  se  l'imposta  dovuta in base alla dichiarazione dei
          redditi relativa al periodo di imposta in corso,  al  netto
          delle  detrazioni  e crediti di imposta e delle ritenute di
          acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila  per
          i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche nonche' a lire 40 mila per  i  contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
              b)  in  caso  di  insufficiente  versamento della prima
          rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
          della somma che risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto
          sulla  base  della  dichiarazione  relativa  al  periodo di
          imposta in corso;
              c) in caso di omesso o insufficiente  versamento  della
          seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
          complessivamente  versato  non  e' inferiore alla somma che
          risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto  in  base  alla
          dichiarazione relativa al periodo in corso.
             3.    Le   eccedenze   di   imposta   risultanti   dalla
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  computate  in
          diminuzione,  distintamente  per  ciascuna  imposta,  anche
          dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per  il
          periodo  di imposta successivo e, per il residuo, da quello
          della seconda rata.
             3- bis (soppresso dall'art. 78, comma 36, della legge n.
          413/1991).
             4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a
          partire  dai  versamenti  di acconto relativi al periodo di
          imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coin-
          cide   con   l'anno  solare  le  predette  disposizioni  si
          applicano dal medesimo periodo di imposta sempre  che  alla
          data   suindicata  non  siano  scaduti  i  termini  per  la
          presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  al
          periodo di imposta precedente".
             Si  trascrive  il testo dell'art. 1 del D.L. n. 661/1981
          (Modificazioni della misura della soprattassa  per  omesso,
          tardivo   o  insufficiente  versamento  delle  imposte  sui
          redditi), soprarichiamato:
             "Art.  1.  - La misura della soprattassa di cui al primo
          periodo  del  primo  comma  dell'art.  92  del  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n.  602,  e  successive modificazioni, e'
          elevata al quaranta per cento  delle  imposte  sul  reddito
          delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche
          e  dell'imposta  locale  sui  redditi  dovute  in base alla
          dichiarazione al netto delle  detrazioni,  dei  crediti  di
          imposta,  delle  ritenute d'acconto e dell'acconto versato.
          Resta  ferma  nella  misura  del  quindici  per  cento   la
          sopratassa    per   omesso   o   insufficiente   versamento
          dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n.  97,  e
          successive  modificazioni  e  dal D.L. 23 dicembre 1977, n.
          936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e suc-
          cessive  modificazioni".   Successivamente   il   comma   5
          dell'art.  1  del D.L. 1› ottobre 1991, n. 307, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, ha
          cosi' disposto: "La soprattassa per omesso o  insufficiente
          versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977,
          n.  97,  e  successive  modificazioni, dal decreto-legge 23
          dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni,  dalla
          legge  23  febbraio 1978, n. 38, e dall'art. 4 del decreto-
          legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  aprile 1989, n.   154, e' stabilita nella
          misura del 40 per cento, a partire dai  versamenti  il  cui
          termine  scade  successivamente  alla  data  di  entrata in
          vigore del presente decreto (3 ottobre 1991, n.d.r.)".
             La misura  del  versamento  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, istituito con l'art. 1 della
          legge 23 marzo 1977, n.  97, nonche' di quello dell'imposta
          locale  sui  redditi,  istituito  con  l'art. 2 del D.L. 23
          dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 febbraio 1978,  n.  38,  dovuto  dai  contribuenti
          diversi  dalle  societa'  e dagli enti soggetti all'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche, e' stata elevata,  da
          ultimo,  al  98%  dall'art.  1 del D.L. 1› ottobre 1991, n.
          307, convertito con modificazioni, dalla legge 29  novembre
          1991, n. 377.
             La  misura  del  versamento  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche, istituito  con  l'art.  1
          della  legge n. 97/1977, nonche' di quello dell'imposta lo-
          cale sui redditi,  istituito  con  l'art.  2  del  D.L.  n.
          936/1977,  dovuti  dalle  societa'  e  dagli  enti soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e'  stata
          elevata,  da  ultimo,  al  98%  dall'art.  6  del  D.L.  24
          settembre 1987, n.   391,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  novembre 1987, n.   477, per i versamenti
          d'acconto da effettuarsi per  l'anno  1987  ovvero  per  il
          periodo  d'imposta  in  corso  al  24  settembre 1987 per i
          soggetti il cui periodo d'imposta non coincide  con  l'anno
          solare;   la  stessa  misura  e'  stata  confermata,  prima
          dall'art. 4 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e  poi,  a
          partire  dall'anno  1991  ovvero  dal  periodo d'imposta in
          corso al 24 settembre 1991 per quei soggetti il cui periodo
          d'imposta non coincide con l'anno solare, dall'art. 4 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 405.
             (b)  Si  trascrivono  secondo l'ordine progressivo degli
          articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986,  modificate,
          indirettamente, dal presente articolo:
             "Art.  11 (come modificato dal decreto qui pubblicato, a
          partire dal periodo d'imposta in corso alla data della  sua
          entrata  in  vigore)  (Determinazione  dell'imposta).  - 1.
          L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando  al   reddito
          complessivo,  al  netto  degli  oneri,  deducibili indicati
          nell'art.  10  (v.  nota  (a)  all'art.  10,  (n.d.r.),  le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 
                                                         Aliquote
                                                            ---
    a) fino a lire 7.200.000                             10 per cento
    b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000       22 per cento
    c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000      27 per cento
    d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000      34 per cento
    e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000     41 per cento
    f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000    46 per cento
    g) oltre lire 300.000.000                            51 per cento
            2.  L'imposta  netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,  fino  alla  concorrenza  del  suo   ammontare,   le
          detrazioni  previste  negli  articoli 12 e 13 (v. appresso,
          n.d.r.).
             3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei  crediti
          di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore
          a  quello  dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a
          sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
             Art.  12  (come  modificato  dall'art.  2  del  D.L.  30
          dicembre 1991, n.    417,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio 1992, n.  66, e, a partire dal 1›
          gennaio 1993, dal decreto qui pubblicato)  (Detrazioni  per
          carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono
          per carichi di famiglia:
               a)  lire  757.500  per  il  coniuge  non legalmente ed
          effettivamente separato;
               b) le seguenti somme per i  figli,  compresi  i  figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati, minori di  eta'  o  permanentemente  inabili  al
          lavoro,  e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni
          dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
   per un figlio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L.  87.500
   per due figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  175.000
   per tre figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  262.500
   per quattro figli  . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  350.000
   per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  437.500
   per sei figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  525.000
   per sette figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  612.500
   per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  700.000
   per ogni altro figlio  . . . . . . . . . . . . . . .    "   87.500
               c)  lire  121.000  per ciascuna delle persone indicate
          nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate
          alla  lettera  b),  che  conviva  con  il  contribuente   o
          percepisca    assegni    alimentari   non   risultanti   da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
            2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del
          comma 1 spetta in misura doppia:
               a)  se  il  contribuente  e'  coniugato  con   l'altro
          genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera
          a) del comma 1;
               b)  se  l'altro  genitore  manca  e il contribuente e'
          coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
               c) per i figli rimasti  esclusivamente  a  carico  del
          contribuente  nei  casi  di  annullamento,  scioglimento  o
          cessazione degli effetti civili del matrimonio con  l'altro
          genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
               d)  per  i  figli naturali non riconosciuti dall'altro
          genitore;
               e) per i figli naturali  non  riconosciuti  dall'altro
          genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
               f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati
          del solo contribuente.
             3.  Se  l'altro  genitore  manca o non ha riconosciuto i
          figli naturali e il contribuente  non  e'  coniugato  o  e'
          legalmente  ed  effettivamente separato, ovvero nei casi di
          cui alla lettera e) del comma 2, come pure se vi sono figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
          separato, la detrazione prevista alla lettera a) del  comma
          1  si  applica per il primo figlio e la somma detraibile in
          relazione al numero  dei  figli,  comprendendo  tra  questi
          anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
          lire 175.000.
             4.  le  detrazioni  per  carichi  di famiglia spettano a
          condizione che le persone alle  quali  si  riferiscono  non
          abbiano   redditi  propri  per  ammontare  complessivamente
          superiore a 5.100.000 lire al lordo degli oneri deducibili,
          e  lo  attestino  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in
          apposito  allegato;  per  i  figli  minori, compresi quelli
          adottivi e gli affidati o  affiliati,  l'attestazione  deve
          essere  fatta  dal  contribuente. Nelle ipotesi di cui alle
          lettere c) ed e) del comma 2  la  detrazione  per  i  figli
          spetta  in  misura  doppia a condizione che il contribuente
          attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
             5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
          a mese e competono dal mese in cui sono verificate a quello
          in cui sono cessate le condizioni richieste.
             6. Ai fini del limite di reddito di cui al  comma  4  si
          tiene  conto  anche  dei  redditi  esenti dall'imposta e di
          quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
          ad imposta sostitutiva, se  di  ammontare  complessivamente
          superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
               a)  degli  interessi ed altri provvedimenti dei titoli
          emessi dallo Stato;
               b) delle pensioni sociali;
               c) delle pensioni  di  guerra  e  relative  indennita'
          accessorie;
               d)  delle  pensioni,  indennita' e assegni erogati dal
          Ministero dell'interno ai ciechi  civili,  ai  sordomuti  e
          agli invalidi civili;
               e)  degli  assegni  accessori  annessi  alle  pensioni
          privilegiate di prima categoria;
               f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al  valore
          militare.
             Art.  13  (come  modificato  dall'art.  1  del  D.P.R. 4
          febbraio 1988, n. 42, e, a partire dal 1› gennaio 1993, dal
          decreto qui pubblicato) (Altre detrazioni). -  1.  Se  alla
          formazione  del  reddito  complessivo concorrono uno o piu'
          redditi  di  lavoro  dipendente   spetta   una   detrazione
          dell'imposta  lorda  di lire 727.000, rapportata al periodo
          di lavoro o di pensione nell'anno anche a fonte delle spese
          inerenti alla produzione del reddito.
             2.  Se  il  reddito  di  lavoro  dipendente  non  supera
          13.900.000  lire  annui,  spetta  una ulteriore detrazione,
          rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di
          lire  227.000.  Se  l'ammontare  del  reddito   di   lavoro
          dipendente  e'  superiore  a 13.900.000 lire, la detrazione
          spetta nella misura necessaria ad evitare  che  l'ammontare
          residuo  di  tale  reddito  scenda  al disotto dell'importo
          risultante dall'applicazione dell'imposta, deminuita  della
          detrazione,  a  un  reddito  di  lavoro  dipendente  pari a
          13.900.000 lire.
             3. Le detrazioni di cui ai commi  1  e  2  competono  in
          aggiunta  a  quelle  previste  nell'art.  12  e  fino  alla
          concorrenza  dell'imposta  lorda  relativa  ai  redditi  di
          lavoro   dipendente  che  concorrono  alla  formazione  del
          reddito complessivo.
             4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
          uno o piu' redditi di lavoro autonomo di  cui  al  comma  1
          dell'art.  49  o  di impresa di cui all'art. 79, spetta una
          detrazione dell'imposta lorda, non  cumulabile  con  quelle
          previste  nei  commi  1 e 2, di lire 189.000 se l'ammontare
          complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non
          supera 7.600.000 lire. La  detrazione  non  compete  per  i
          redditi  di  lavoro autonomo determinati forfetariamente ai
          sensi del comma 7 dell'art. 50 e per i redditi  di  impresa
          determinati  forfetariamente  ai  sensi  dell'art.  80.  Se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
          impresa e' superiore a 7.600.000 lire, la detrazione spetta
          nella misura  necessaria  ad  evitare  che  il  complessivo
          ammontare   residuo  di  tali  redditi  scenda  al  disotto
          dell'importo  risultante  dall'applicazione   dell'imposta,
          diminuita  della  detrazione, a un ammontare complessivo di
          redditi di lavoro autonomo e di impresa  pari  a  7.600.000
          lire.
             5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a
          quelle  previste  nell'articolo  12 e fino alla concorrenza
          dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e
          di impresa  che  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo".