Art. 9. Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (a), si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b). 2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue: a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500; b) detrazione per i figli minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500 per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175.000 per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 262.500 per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . " 350.000 per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . . . . " 437.500 per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 525.000 per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 612.500 per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700.000 per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . " 87.500 Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b) (( , la detrazione spettante per il coniuge si applica )) per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire 175.000; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (b) : L. 5.100.000; e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (b) : L. 727.000; f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (b) : L. 13.900.000; g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (b) : L. 7.600.000; h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000; i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000. 3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), sono sostituite dalle seguenti: Aliquote --- a) fino a lire 7.200.000 . . . . . . . . . . . . 10 per cento b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000 22 per cento c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 27 per cento d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000 34 per cento e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000 41 per cento f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000 46 per cento g) oltre lire 300.000.000 . . . . . . . . . . . . 51 per cento 4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 e' stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalita' di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (a), e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 (a). 5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo perido di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1 gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verra' recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo. -------------- (a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (v. nota che segue, (n.d.r.) 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989. 3-4. (Omissis). Art. 4 (come modificato dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). - 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (v. la nota (d) all'art. 11- bis, n.d.r.), e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5. 2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. 3- bis (soppresso dall'art. 78, comma 36, della legge n. 413/1991). 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coin- cide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente". Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 661/1981 (Modificazioni della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), soprarichiamato: "Art. 1. - La misura della soprattassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e suc- cessive modificazioni". Successivamente il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, ha cosi' disposto: "La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'art. 4 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (3 ottobre 1991, n.d.r.)". La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituito con l'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, nonche' di quello dell'imposta locale sui redditi, istituito con l'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, dovuto dai contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e' stata elevata, da ultimo, al 98% dall'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituito con l'art. 1 della legge n. 97/1977, nonche' di quello dell'imposta lo- cale sui redditi, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 936/1977, dovuti dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e' stata elevata, da ultimo, al 98% dall'art. 6 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, per i versamenti d'acconto da effettuarsi per l'anno 1987 ovvero per il periodo d'imposta in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare; la stessa misura e' stata confermata, prima dall'art. 4 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e poi, a partire dall'anno 1991 ovvero dal periodo d'imposta in corso al 24 settembre 1991 per quei soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. (b) Si trascrivono secondo l'ordine progressivo degli articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, modificate, indirettamente, dal presente articolo: "Art. 11 (come modificato dal decreto qui pubblicato, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore) (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri, deducibili indicati nell'art. 10 (v. nota (a) all'art. 10, (n.d.r.), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: Aliquote --- a) fino a lire 7.200.000 10 per cento b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000 22 per cento c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 27 per cento d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000 34 per cento e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000 41 per cento f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000 46 per cento g) oltre lire 300.000.000 51 per cento 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 (v. appresso, n.d.r.). 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Art. 12 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e, a partire dal 1 gennaio 1993, dal decreto qui pubblicato) (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) lire 757.500 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500 per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175.000 per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 262.500 per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . " 350.000 per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 437.500 per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 525.000 per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 612.500 per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700.000 per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . " 87.500 c) lire 121.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia: a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1; b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi; d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore; e) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente; f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. 3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 175.000. 4. le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.100.000 lire al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: a) degli interessi ed altri provvedimenti dei titoli emessi dallo Stato; b) delle pensioni sociali; c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare. Art. 13 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e, a partire dal 1 gennaio 1993, dal decreto qui pubblicato) (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dell'imposta lorda di lire 727.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno anche a fonte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 13.900.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 227.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a 13.900.000 lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, deminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 13.900.000 lire. 3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'art. 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dell'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera 7.600.000 lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi del comma 7 dell'art. 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'art. 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a 7.600.000 lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo e di impresa pari a 7.600.000 lire. 5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".