Art. 14. 
  1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo
che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione  pecuniaria
amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di  violazione
continuata o di recidiva il massimo della sanzione e' aumentato  fino
a 150 milioni. 
  2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al
buon mantenimento  degli  animali  ed  alla  buona  esecuzione  degli
esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi  viene
deferito all'ordine dei medici veterinari. 
  3. Chiunque effettui esperimenti  autorizzati  senza  osservare  le
prescrizioni  delle  autorizzazioni  e'  punito   con   la   sanzione
pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni. 
  4. Tutte le contravvenzioni alle altre  disposizioni  del  presente
decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire
1 milione a 6 milioni.