Art. 11. 
          (Riserva a favore degli interventi di recupero). 
   1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata sono  utilizzate
in misura non inferiore al 30 per cento  per  il  recupero  ai  sensi
delle lettere c), d) ed e) del comma  primo  dell'articolo  31  della
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  di   immobili   con   destinazione
residenziale non inferiore al 70 per  cento  della  superficie  utile
complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza,
ivi compreso, ove  occorra,  per  l'acquisizione  degli  immobili  da
recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni. 
   2. Ai fini di cui al comma 1,  le  disponibilita'  per  l'edilizia
sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione  o
l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli  abitanti
degli immobili da recuperare. 
 
          Nota all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 31, comma 1, lettere c), d)  ed  e)
          della citata legge n. 457/1978 e' il seguente:
             "Gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio
          esistente sono cosi' definiti:
               a) - b) (omissis);
               c)   interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio e ad  assicurarne  la  funzionalita'  mediante  un
          insieme  sistemativo  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi tipologici, formali e  strutturali  dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
               d) interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme sistematico di opere  che  possono  portare  ad  un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o  la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi
          elementi ed impianti;
               e)  interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
          rivolti  a  sostituire  l'esistente  tessuto   urbanistico-
          edilizio  con altro diverso mediante un insieme sistematico
          di  interventi  edilizi  anche  con  la  modificazione  del
          disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".