Art. 12. 
          (Risanamento delle parti comuni dei fabbricati). 
   1. La regione puo' concedere i contributi di cui  all'articolo  19
della legge 5 agosto 1978, n. 457,  come  integrato  dall'articolo  6
della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere
di  risanamento  di  parti  comuni  degli  immobili,  ai  proprietari
singoli, riuniti in consorzio o  alle  cooperative  edilizie  di  cui
siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra  i  primi
ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore  del
recupero del patrimonio edilizio esistente. Detti contributi  possono
essere concessi altresi' ad imprese di costruzione, o  a  cooperative
edilizie alle quali i  proprietari  o  i  soci  abbiano  affidato  il
mandato di realizzazione delle opere. 
   2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai  benefici  di
cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi  di
intervento, anche su proposta di  singoli  operatori,  per  zone  del
territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare: 
     a) la dotazione della strumentazione urbanistica; 
     b) la consistenza e lo stato  di  conservazione  del  patrimonio
edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune  considera
prioritario intervenire; 
     c) l'eventuale necessita' di alloggi di temporaneo trasferimento
o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti. 
   3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per  la
valutazione dei costi e dei benefici degli interventi. 
   4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal  presente
articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo  20  della
citata legge n. 457, del 1978, sempreche' l'alloggio  sia  utilizzato
direttamente  dal  proprietario  o  sia  dato  in  locazione  ad  uso
abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti. 
   5. Il programma e' approvato dal consiglio comunale ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
          Note all'art. 12: 
             - Per il  testo  dell'art.  19  della  citata  legge  n.
          457/1978 si veda in nota all'art. 6. 
             - Per il  testo  dell'art.  20  della  citata  legge  n.
          457/1978 si veda in nota all'art. 6. 
             -  La  legge  n.  142/1990  reca:   "Ordinamento   delle
          autonomie locali".