Art. 13.
                 (Attuazione dei piani di recupero).
   1.  I commi quinto, e sesto e settimo dell'articolo 28 della legge
5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:
   " I piani di recupero sono attuati:
     a) dai  proprietari  singoli  o  riuniti  in consorzio  o  dalle
cooperative  edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione
o dalle cooperative edilizie cui  i  proprietari  o  i  soci  abbiano
conferito  il  mandato  all'esecuzione  delle opere, dai condominii o
loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi,  nonche'  dagli
IACP  o  loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni
temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
     b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni
con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
       1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per  il  recupero  del   patrimonio   edilizio   esistente   nonche',
limitatamente  agli  interventi  di rilevante interesse pubblico, con
interventi diretti;
       2) per l'adeguamento delle urbanizzazione;
       3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria,
espropriazione  od  occupazione  temporanea,   previa   diffida   nei
confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento,  in caso
di  inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi
di  interventi  assistiti  da  contributo.  La  diffida  puo'  essere
effettuata  anche  prima della decorrenza del termine di scadenza del
programma pluriennale di attuazione nel quale il  piano  di  recupero
sia stato eventualemente incluso".
   2.  E'  in  facolta'  del  comune delegare in tutto o in parte con
apposita convenzione l'esercizio delle  sue  competenze  all'istituto
autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo
consorzio  regionale o a societa' miste alle quali partecipi anche il
comune.
 
          Nota all'art. 13:
             - Il testo dell'art. 28 della citata legge n.  457/1978,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  28  (Piani  di recupero del dipartimento edilizio
          eistente).-I piani di recupero prevedono la disciplina  per
          il  recupero  degli  immobili, dei complessi edilizi, degli
          isolati e delle aree di cui al terzo comma  del  precedente
          art.  27,  anche  attraverso interventi di ristrutturazione
          urbanistica, individuando le unita' minime di intervento.
             I piani di recupero sono approvati con la  deliberazione
          del  consiglio  comunale  con  la  quale  vengono decise le
          opposizioni presentate al piano,  ed  hanno  efficacia  dal
          momento   in   cui  questa  abbia  riportato  il  visto  di
          legittimita' di cui all'art. 59  della  legge  10  febbraio
          1953, n. 62.
             Ove  la  deliberazione  del consiglio comunale di cui al
          comma precedente non sia  assunta,  per  ciascun  piano  di
          recupero,  entro  tre  anni  dalla individuazione di cui al
          terzo comma del precedente art. 27, ovvero non sia divenuta
          esecutiva entro  il  termine  di  un  anno  dalla  predetta
          scadenza,  l'individuazione  stessa decade ad ogni effetto.
          In   tal  caso,  sono  consentiti  gli  interventi  edilizi
          previsti dal quarto e quinto comma del precedente art. 27.
             Per  quanto  non  stabilito  dal  presente   titolo   si
          applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per
          i   piani   particolareggiati  dalla  vigente  legislazione
          regionale e, in mancanza, da quella statale.
             I piani di recupero sono attuati:
               a) dai proprietari singoli o riuniti  in  consorzio  o
          dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese
          di   costruzione   o   dalle  cooperative  edilizie  cui  i
          proprietari  o  i  soci  abbiano   conferito   il   mandato
          all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi,
          dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonche' dagli IACP o
          loro   consorzi,   da   imprese   di   costruzione  o  loro
          associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o  loro
          consorzi;
               b)  dai  comuni, direttamente ovvero mediante apposite
          convenzioni con i soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  nei
          seguenti casi:
                 1)  per  gli  interventi che essi intendono eseguire
          direttamente  per  il  recupero  del  patrimonio   edilizio
          esistente   nonche',   limitatamente   agli  interventi  di
          rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
                 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
                 3) per gli interventi da attuare  mediante  cessione
          volontaria,  espropriazione od occupazione temporanea, pre-
          via diffida nei  contronti  dei  proprietari  delle  unita'
          minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in
          sostituzione   dei   medesimi  nell'ipotesi  di  interventi
          assistiti da contributo. La diffida puo' essere  effettuata
          anche  prima  della  decorrenza del termine di scadenza del
          programma pluriennale di attuazione nel quale il  piano  di
          recupero sia stato eventualmente incluso.
             I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla
          esecuzione  delle  opere  previste  dal  piano di recupero,
          anche  mediante  occupazione  temporanea,  con  diritto  di
          rivalsa,   nei   confronti  dei  proprietari,  delle  spese
          sostenute.
             I comuni possono affidare la realizzazione  delle  opere
          di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  ai proprietari
          singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli  interventi
          previsti dal piano di recupero".