Art. 14.
                        (Interventi ammessi).
   1.  I  commi quarto e quinto dell'articolo 27 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:
   " Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero
e comunque non compresi in questo si attuano gli  interventi  edilizi
che  non  siano  in  contrasto  con  le  previsioni  degli  strumenti
urbanistici  generali.  Ove  gli   strumenti   urbanistici   generali
subordino   il  rilascio  della  concessione  alla  formazione  degli
strumenti  attuativi,  ovvero  nell'ambito  delle  zone  destinate  a
servizi  i  cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in
attesa  di  tali  strumenti  urbanistici  attuativi,  gli  interventi
previsti  dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo
31 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Inoltre
sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici  anche
se  modifichino  fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti
purche' il concessionario si impegni, con atto  trascritto  a  favore
del   comune   e  a  cura  e  spese  dell'interessato,  a  praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,  prezzi
di  vendita  e  canoni  di  locazione  concordati  con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione  ai  sensi  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
 
          Note all'art. 14:
             -  Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 457/1978,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  27  (Inviduazione  delle  zone  di  recupero  del
          patrimonio   edilizio   esistente).-I  comuni  individuano,
          nell'ambito degli strumenti urbanistici  generali  le  zone
          ove,  per  le  condizioni di degrado, si rende opportuno il
          recupero del patrimonio edilizio ed  urbanistico  esistente
          mediante   interventi   rivolti   alla   conservazione,  al
          risanamento,   alla   ricostruzione   e    alla    migliore
          utilizzazione  del  patrimonio  stesso.  Dette zone possono
          comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed
          aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature.
             Le zone sono individuate in  sede  di  formazione  dello
          strumento  urbanistico  generale  ovvero, per i comuni che,
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  ne
          sono  dotati,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale
          sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della  legge  10
          febbraio 1953, n. 62.
             Nell'ambito  delle  zone, con la deliberazione di cui al
          precedente comma o successivamente con le stesse  modalita'
          di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i
          complessi  edilizi,  gli  isolati  e le aree per i quali il
          rilascio della concessione e' subordinato  alla  formazione
          dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.
             Per  le aree e gli immobili non assoggettati al piano di
          recupero e comunque non compresi in questo si  attuano  gli
          interventi  edilizi  che  non  siano  in  contrasto  con le
          previsioni degli strumenti urbanistici  generali.  Ove  gli
          strumenti  urbanistici generali subordino il rilascio della
          concessione  alla  formazione  degli  strumenti  attuativi,
          ovvero nell'ambito delle zone destinate  a  servizi  i  cui
          vincoli  risulatano  scaduti,  sono  sempre  consentiti, in
          attesa  di  tali  strumenti  urbanistici   attuativi,   gli
          interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo
          comma   dell'art.   31   che   riguardino   singole  unita'
          immobiliari o parti di esse. Inoltre  sono  consentiti  gli
          interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art.
          31  che  riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se
          modifichino  fino  al  25  per  cento  delle   destinazioni
          preesistenti purche' il concessionario si impegni, con atto
          trascritto   a   favore   del  comune  e  a  cura  e  spese
          dell'interessato,   a   praticare,    limitatamente    alla
          percentuale   mantenuta  ad  uso  residenziale,  prezzi  di
          vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
          concorrere negli oneri di  urbanizzazione  ai  sensi  della
          legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
             -  La  legge  n. 10/1977 reca norme sulla edificabilita'
          dei suoli.