Art. 15. 
            (Disposizione per gli edifici condominiali). 
   1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e' inserito il seguente: 
   "In deroga agli articoli 1120, 1121  e  1136,  quinto  comma,  del
codice civile gli interventi di recupero relativi ad un  unico  immo-
bile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio". 
   2. Ove il programma di cui  all'articolo  12  venga  approvato  ed
ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari  sono  obbligati  a
concorrere  alle  spese  necessarie  in  rapporto  ai  millesimi   di
proprieta' loro attribuiti. 
   3. In caso di rifiuto la deliberazione  di  riparto  della  spesa,
adottata dall'assemblea consortile, condominiale  o  dei  soci  nelle
forme  di  scrittura   pubblica,   diviene   titolo   esecutivo   per
l'ottenimento delle somme da recuperare. 
   4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a  contribuire  nella
misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli
46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei  coefficienti  per
la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a  vita
e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse
del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto  di
usufrutto, uso e abitazione. 
 
          Note all'art. 15: 
             Il testo dell'art. 30 della citata  legge  n.  457/1978,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente: 
             "Art.  30  (Piani  di   recupero   di   iniziativa   dei
          privati).-I proprietari di  immobili  e  di  aree  compresi
          nelle   zone   di   recupero,   rappresentanti,   in   base
          all'immobile catastale, almeno  i  tre  quarti  del  valore
          degli immobili interessati, possono presentare proposte  di
          piani di recupero. 
             In deroga agli  articoli  1120,  1121,  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile  gli  interventi  di   recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. 
             La proposta di piano e' adottata con  deliberazione  del
          consiglio comunale unitamente alla  convenzione  contenente
          le previsioni stabilite dall'art. 28, comma  quinto,  della
          legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. 
             La proposta di piano deve essere  pubblicata,  ai  sensi
          della legge 17 agosto  1942,  n.  1150,  con  la  procedura
          prevista per i piani particolareggiati. 
             I piani di recupero di iniziativa dei privati  diventano
          efficaci dopo che la deliberazione del consiglio  comunale,
          con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il
          visto di legittimita' di cui all'art.  59  della  legge  10
          febbraio 1953, n. 62". 
             - Si riporta il testo degli articoli 1120, 1121 e  1136,
          quinto comma, del codice civile: 
             "Art.   1120   (Innovazioni).-I   condomini,   con    la
          maggioranza  indicata  dal  quinto  comma  dell'art.  1136,
          possono  disporre   tutte   le   innovazioni   dirette   al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni. 
             Sono  vietate  le   innovazioni   che   possono   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condominio". 
             "Art. 1121 (Innovazioni gravose o  voluttuarie).-Qualora
          l'innovazione importi  una  spesa  molto  gravosa  o  abbia
          carattere voluttuario rispetto alle particolari  condizioni
          e  all'importanza  dell'edificio,  e  consista  in   opere,
          impianti  o   manufatti   suscettibili   di   utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 
             Se   l'utilizzazione   separata   non   e'    possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
             Nel caso previsto dal primo comma i condomini e  i  loro
          eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque  tempo,
          partecipare  ai  vantaggi  dell'innovazione,   contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera". 
             "Art.  1136  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni), quinto  comma.-Le  deliberazioni  che
          hanno per oggetto le innovazioni previste dal  primo  comma
          dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero
          di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti  al
          condominio e i due terzi del valore dell'edificio". 
             -  Gli  articoli  46  e  48  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con D.P.R. n. 131/1986, sono cosi' formulati: 
             Art. 46 (come modificato dall'art.  13  della  legge  29
          dicembre 1990), n. 408) (Rendite e pensioni).-  1.  Per  la
          costituzione di rendite la base  imponibile  e'  costituita
          dalla somma  pagata  o  dal  valore  dei  beni  ceduti  dal
          beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; 
          per la costituzione  di  pensioni  la  base  imponibile  e'
          costituita dal valore della pensione. 
             2. Il valore della rendita o pensione e' costituito: 
               a) dal decuplo dell'annualita' se si tratta di rendita
          perpetua o a tempo determinato; 
               b) dal valore attuale  dell'annualita',  calcolato  al
          saggio legale di interesse b), ma in nessun caso  superiore
          al decuplo dell'annualita',  se  si  tratta  di  rendita  o
          pensione a tempo determinato; 
               c)  dall'ammontare  che   si   ottiene   moltiplicando
          l'annualita' per il  coefficiente  indicato  nel  prospetto
          allegato al presente testo unico, applicabile in  relazione
          all'eta' della persona alla cui morte deve cessare,  se  si
          tratta di rendita o pensione vitalizia. 
             3.  Il  valore  della  rendita  o  pensione   costituita
          congiuntamente a favore di piu' persone, che debba  cessare
          con la morte di una qualsiasi di  esse,  e'  determinato  a
          norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto  dell'eta'
          del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o  pensione
          e' costituita congiuntamente a favore di piu'  persone  con
          diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato
          tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 
             4. La  rendita  o  pensione  a  tempo  determinato,  con
          clausola  di  cessazione  per  effetto  della   morte   del
          beneficiario prima della scadenza,  e'  valutata  nei  modi
          previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non
          puo' superare quello determinato nei  modi  previsti  dalla
          successiva lettera c) con riferimento alla  durata  massima
          della rendita o pensione. 
             5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  con
          riferimento alla persona alla cui  morte  deve  cessare  la
          corresponsione della  rendita  o  della  pensione  se  tale
          persona e' diversa dal beneficiario". 
             "Art. 48 (Valore della nuda proprieta',  dell'usufrutto,
          dell'uso e dell'abitazione).- 1. Per il trasferimento della
          proprieta'  gravata  da  diritto  di   usufrutto,   uso   o
          abitazione  la  base   imponibile   e'   costituita   dalla
          differenza tra il valore della piena  proprieta'  e  quello
          dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto,
          dell'uso e dell'abitazione e' determinato a norma dell'art. 
          46,  assumendo   come   annualita'   l'ammontare   ottenuto
          moltiplicando il  valore  della  piena  proprieta'  per  il
          saggio legale di interesse".