Art. 26 
            (Scioglimento del comitato di coordinamento) 
 1. Con decreto del Ministro delle finanze puo'  essere  disposto  lo
scioglimento del comitato  di  coordinamento  quando  sono  accertate
gravi  irregolarita'  o  vi  e'  stata  persistente  inosservanza  di
direttive. 
 2.  E'  dichiarato  decaduto  dalla  carica  e   non   puo'   essere
immediatamente  rieletto  il  componente  eletto  del   comitato   di
coordinamento che senza  giustificato  motivo  non  partecipa  a  due
riunioni consecutive.