Art. 26 (Scioglimento del comitato di coordinamento) 1. Con decreto del Ministro delle finanze puo' essere disposto lo scioglimento del comitato di coordinamento quando sono accertate gravi irregolarita' o vi e' stata persistente inosservanza di direttive. 2. E' dichiarato decaduto dalla carica e non puo' essere immediatamente rieletto il componente eletto del comitato di coordinamento che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive.