Art. 10. 
             Nuova disciplina di taluni oneri deducibili 
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  gli
oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis),  c),  d),  e),
f), g), m), o), p), ed r), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  e'  riconosciuta,  in  luogo  della  deduzione,  una
detrazione di imposta nella misura  del  27  per  cento  degli  oneri
stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui
l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza  tra  il  reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e
il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione
di reddito. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini  della  determinazione
del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed  enti  non
residenti. 
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  a),  come  modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263,  le
parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo  di  imposta
esclusa quella relativa a  redditi  tassati  separatamente;  nonche'"
sono soppresse; 
    b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso; 
    c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse; 
    d) l'articolo 101 e' soppresso. 
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi
previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I  soggetti  indicati  nel
primo  comma  dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede  di  effettuazione  del
conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo
23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma  1  del
presente articolo. 
  5. Le disposizioni del comma 1 si applicano  agli  oneri  sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a  decorrere
dal medesimo periodo di imposta.