Art. 10. Nuova disciplina di taluni oneri deducibili 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p), ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non residenti. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonche'" sono soppresse; b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso; c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse; d) l'articolo 101 e' soppresso. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.