Art. 11. 
Disposizioni per il controllo  delle  imprese  minori  e  del  lavoro
                              autonomo 
  1. Per l'anno 1992 il termine per la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale dei decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 
413, e' differito al 30 novembre. 
  2. All'articolo 41-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma  1,
della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel comma 2, secondo periodo, la  parola  "esclusivamente"  e'
sostituita dalla seguente: "anche"; 
    b)  nel  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole:  "in  regime  di
contabilita' ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "i cui ricavi
sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 per l'esonero della
tenuta della contabilita'". 
  3.  Fino  alla  revisione   della   disciplina   tributaria   della
determinazione del reddito di impresa e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1994, i ricavi e i  compensi  determinati  induttivamente  a
norma dell'articolo  12  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come sostituito dall'articolo 7, comma 1,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla  somma
delle spese e  degli  altri  componenti  negativi  deducibili  e  del
contributo diretto lavorativo determinato con i  decreti  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n.  69  del  1989,  salvo
l'esercizio della facolta' prevista nel penultimo periodo del comma 1
dell'articolo 12 del medesimo decreto. 
  4.  All'articolo  12  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1 le parole: "che si avvalgono della  disciplina  di
cui all'articolo 79  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e  successive  modificazioni,"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "i  cui  ricavi  non  sono  superiori  a  quelli  indicati
nell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilita'
ordinaria"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I  coefficienti  di
cui all'articolo 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini  della
programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma  1,  anche
nei  confronti  dei  soggetti  tenuti  al  regime   di   contabilita'
ordinaria.".