Art. 11. Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo 1. Per l'anno 1992 il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito al 30 novembre. 2. All'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, secondo periodo, la parola "esclusivamente" e' sostituita dalla seguente: "anche"; b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "in regime di contabilita' ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "i cui ricavi sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 per l'esonero della tenuta della contabilita'". 3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facolta' prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto. 4. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilita' ordinaria"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria.".