Art. 12. 
Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti
                          bancari e postali 
  1. Fino al riordinamento  del  regime  tributario  dei  redditi  di
capitale, la ritenuta sugli interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al  secondo  comma
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  continua  ad
applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto  disposto  dal
comma 10 dell'articolo 7 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  e  il
versamento di acconto di cui all'articolo  35  del  decreto-legge  18
marzo 1976, n. 46, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni,  resta  determinato,
anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi  di  cui
al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  al  50
per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.