Art. 12. Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali 1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.