Art. 13. 
                  Riserva delle entrate all'erario 
  1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario
e  concorrono,  anche  attraverso  il  potenziamento   di   strumenti
antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio  del  debito
pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee   di   politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  saranno  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma
1.