Art. 8. 
              Imposta straordinaria su particolari beni 
  1. E' istituito per l'anno 1992 un  tributo  straordinario  al  cui
pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata  in
vigore del presente decreto possiedono uno  o  piu'  tra  i  seguenti
beni: 
    a) autovetture  e  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo  di
persone e  di  cose  di  potenza  fiscale  superiore  a  24  cavalli,
autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli  di
potenza fiscale superiore a 6 cavalli, fabbricati successivamente  al
31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata
in vigore del presente decreto; 
    b) velivoli  ed  elicotteri  privati  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 744 del  codice  della  navigazione  immatricolati  nel
registro aeronautico  nazionale,  con  certificato  di  navigabilita'
valido per l'anno 1992 o parte di esso; 
    c)  imbarcazioni  da  diporto  di  stazza  lorda  superiore  a  3
tonnellate e di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il
bompresso, se a propulsione a  vela,  anche  con  motore  ausiliario;
imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto,
escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza  oltre  25
cavalli; navi da diporto. 
  Ai fini del presente comma si  considera  possessore,  salvo  prova
contraria, colui che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto risulta intestario del bene dai pubblici registri. 
  2. Per ciascuno dei beni di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,
esclusi gli autocaravan, il tributo  straordinario  e'  dovuto  nella
misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali,  regionali
e  relativa  addizionale,  stabilite  per  l'anno   1992;   per   gli
autocaravan il tributo straordinario e' dovuto nella  misura  di  tre
volte  la  tassa  automobilistica  erariale,  regionale  e   relativa
addizionale e la tassa speciale erariale di cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazione,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per il medesimo anno. 
  3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera  b)  del  comma  1  il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge  13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 202. 
  4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera  c)  del  comma  1  il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
di stanziamento di cui all'articolo 8  del  decreto-legge  13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991,  n.   202.   L'importo   dovuto   e'   ridotto   del   45%   se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio  1977,  del
30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio  1977
al 31 dicembre 1982 e del 15% se l'immatricolazione e'  avvenuta  nel
periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. 
  5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano  consegnati  per  la
rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonche',  se  posseduti
da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo  9,  comma  4,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 
  6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  debbono  dichiarare  i  beni
sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad  appositi
modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Tale  dichiarazione  deve
essere presentata all'ufficio del  registro  competente  in  base  al
domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre  al  15  dicembre
1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento  di
quanto dovuto con versamento alla cassa dello  stesso  ufficio  o  su
apposito conto corrente postale intestato al  medesimo.  In  caso  di
contitolarita'   del   bene   sono   solidalmente   responsabili    i
cointestatari del bene stesso. 
  7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato
o insufficiente  pagamento  del  tributo  nei  termini  stabiliti  si
applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e  di  due
volte il tributo non  corrisposto.  Qualora  la  presentazione  della
dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto,  ma
entro sessanta giorni dalla scadenza di questo,  le  sopratasse  sono
ridotte ad un terzo, sempre che non  risulti  elevato  nel  frattempo
processo verbale di constatazione. 
  8. L'applicazione  delle  sopratasse  e'  demandata  al  competente
ufficio del registro che vi provvede mediante notifica  del  processo
verbale  di  accertamento.   Alla   costatazione   delle   violazioni
provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di  Stato,
delle capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari  degli
uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito  del
loro ufficio; per il contenzioso si  applicano  le  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 
  9. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al di fuori dell'esercizio  di  una  attivita'  commerciale,
gestiscono individualmente o in forma associata  aziende  faunistico-
venatorie ovvero sono titolari di diritti esclusivi  di  pesca  o  di
concessioni a scopo di piscicoltura sono  tenuti  al  versamento  del
tributo di cui al  comma  1  nella  misura  rispettivamente  di  lire
400.000 e di lire 1.000.000 per ettaro. Si applicano le  disposizioni
dei commi 5, 6, 7 e 8. 
  10. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  del  tesoro,  dei  trasporti,  della   marina   mercantile,
dell'agricoltura e delle  foreste  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di  dati
e   notizie   in   possesso   delle   singole   amministrazioni   per
l'effettuazione di riscontri e controlli.