Art. 8. Imposta straordinaria su particolari beni 1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o piu' tra i seguenti beni: a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, fabbricati successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilita' valido per l'anno 1992 o parte di esso; c) imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto. Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestario del bene dai pubblici registri. 2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, esclusi gli autocaravan, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992; per gli autocaravan il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per il medesimo anno. 3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stanziamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45% se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. 5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonche', se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarita' del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso. 7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione. 8. L'applicazione delle sopratasse e' demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari degli uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attivita' commerciale, gestiscono individualmente o in forma associata aziende faunistico- venatorie ovvero sono titolari di diritti esclusivi di pesca o di concessioni a scopo di piscicoltura sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nella misura rispettivamente di lire 400.000 e di lire 1.000.000 per ettaro. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. 10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.