Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina) 1. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' costituito il consiglio centrale di disciplina, composto: a) dal direttore di un ufficio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diverso dall'ufficio centrale del personale, che lo convoca o lo presiede; b) da due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica di dirigente superiore, che non prestino servizio presso l'ufficio centrale del personale; 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nella IX qualifica funzionale. 3. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 4. Con decreto del provveditore regionale e' costituito, in ogni regione, il consiglio regionale di disciplina, composto da: a) un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria di qualifica non inferiore a primo dirigente, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato; b) due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella IX qualifica funzionale che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato; c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di ispettore capo che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato. 5. Un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria, fornito dei requisiti necessari, previsti dal relativo profilo professionale, funge da segretario. 6. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4. 7. Il consiglio regionale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito della regione. 8. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. 9. Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio regionale di disciplina, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria provvede alla nomina del sostituto. 10. I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 11. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali di disciplina durano in carica due anni non rinnovabili.
Nota all'art. 13, comma 8: - Il testo dell'art. 149 del D.P.R. n. 3/1957 e' il seguente: "Art. 149 (Ricusazione del giudice disciplinare). - Il componente della commissione di disciplina puo' essere ricusato: a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli; b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni; c) se vi e' un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento; d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dall'infrazione disciplinare o ne e' l'autore; e) se e' parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico. La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso. Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Ministro stesso. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione. Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione. I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza".