Art. 13 
        (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina) 
 
  1.  Con   decreto   del   Direttore   generale   del   Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  e'   costituito   il   consiglio
centrale di disciplina, composto: 
    a)  dal  direttore  di  un  ufficio  centrale  del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria diverso dall'ufficio centrale  del
personale, che lo convoca o lo presiede; 
    b) da due funzionari dell'Amministrazione  penitenziaria  con  la
qualifica di dirigente superiore, che non  prestino  servizio  presso
l'ufficio centrale del personale; 
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  inquadrato  nella  IX  qualifica
funzionale. 
  3. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero
di supplenti per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 
  4. Con decreto del provveditore regionale e'  costituito,  in  ogni
regione, il consiglio regionale di disciplina, composto da: 
    a) un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria di qualifica
non inferiore a primo dirigente, che lo convoca e  lo  presiede,  con
esclusione  del   direttore   dell'istituto   ove   presta   servizio
l'incolpato; 
    b) due funzionari dell'Amministrazione  penitenziaria  inquadrati
nella IX qualifica funzionale che non  prestino  servizio  presso  lo
stesso istituto dell'incolpato; 
    c) due appartenenti al Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  la
qualifica di ispettore capo  che  non  prestino  servizio  presso  lo
stesso istituto dell'incolpato. 
  5. Un dipendente dell'Amministrazione  penitenziaria,  fornito  dei
requisiti necessari, previsti  dal  relativo  profilo  professionale,
funge da segretario. 
  6. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero
di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma
4. 
  7. Il consiglio regionale di disciplina e' competente  a  giudicare
gli appartenenti al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  che  prestano
servizio nell'ambito della regione. 
  8. Il presidente o i membri  dei  consigli  di  disciplina  possono
essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino  nelle  condizioni
di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.  Il  relativo  procedimento  e'  regolato  dal
suddetto articolo. 
  9. Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio regionale di
disciplina, il Direttore generale dell'Amministrazione  penitenziaria
provvede alla nomina del sostituto. 
  10. I componenti dei consigli di  cui  al  presente  articolo  sono
vincolati al segreto d'ufficio. 
  11. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali di
disciplina durano in carica due anni non rinnovabili. 
 
          Nota all'art. 13, comma 8:
             - Il testo dell'art. 149 del  D.P.R.  n.  3/1957  e'  il
          seguente:
             "Art.  149  (Ricusazione del giudice disciplinare). - Il
          componente della  commissione  di  disciplina  puo'  essere
          ricusato:
              a)  se  ha  interesse  personale  nel procedimento o se
          l'impiegato giudicabile e' debitore  o  creditore  di  lui,
          della moglie o dei figli;
              b)  se  ha  dato  consigli  o manifestato il suo parere
          sull'oggetto del procedimento  fuori  dell'esercizio  delle
          sue funzioni;
              c)  se  vi e' un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei
          suoi  prossimi  congiunti  e   l'impiegato   sottoposto   a
          procedimento;
              d)  se  alcuno  dei  prossimi  congiunti di lui o della
          moglie e'  offeso  dall'infrazione  disciplinare  o  ne  e'
          l'autore;
              e) se e' parente od affine di primo o secondo grado del
          funzionario istruttore o del consulente tecnico.
             La  ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata
          dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione
          prima dell'adunanza, od inserita nel verbale  della  seduta
          in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
             Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il
          presidente  sentito  il  ricusato. Se sia stato ricusato il
          presidente questi trasmette al  Ministro  la  dichiarazione
          con  le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il
          Ministro stesso.
             Il provvedimento che respinge l'istanza  di  ricusazione
          puo'  essere  impugnato  soltanto insieme col provvedimento
          che infligge la punizione.
             Il presidente ed il membro della commissione  ricusabili
          a  termine  del  primo  comma  hanno il dovere di astenersi
          anche  quando  non  sia   stata   proposta   l'istanza   di
          ricusazione.
             I   vizi   della   composizione   della  commissione  di
          disciplina possono essere denunciati con il ricorso  contro
          il   provvedimento  definitivo  che  infligge  la  sanzione
          disciplinare anche se il giudicabile non li abbia  rilevati
          in precedenza".