Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.) 
           (Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. 
                      Rilascio di informazioni) 
  1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia  stradale  di
cui all'articolo 11,  comma  3,  del  codice,  provvede  con  proprie
direttive il Ministro dell'interno. 
  2. L'espletamento dei servizi  di  scorta  a  veicoli  o  trasporti
eccezionali e'  affidato  alla  specialita'  polizia  stradale  della
Polizia di stato. La scorta e' curata dai corpi di polizia municipale
quando l'intero  itinerario  del  trasporto  si  sviluppa  su  strade
comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o  trasporti
eccezionali  militari   e'   affidato   all'Arma   dei   carabinieri.
All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e
7. 
  3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo  11,  comma  4,
del codice, gli interessati  devono  rivolgersi  direttamente  o  con
raccomandata con ricevuta  di  ritorno,  al  comando  o  ufficio  cui
appartiene  il  funzionario  o  l'agente  che   ha   proceduto   alla
rilevazione dell'incidente. 
  4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle
eventuali  spese,  le  informazioni  richieste  secondo  le   vigenti
disposizioni di legge. 
  5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una  persona,
le informazioni sono  fornite,  previa  presentazione  di  nulla-osta
rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente. 
  6. Se  dall'incidente  siano  derivate  lesioni  alle  persone,  le
informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa
autorizzazione   della   autorita'   giudiziaria,    ovvero    previa
attestazione prodotta dall'interessato e  rilasciata  dalla  medesima
autorita' dell'avvenuto decorso del termine  utile  previsto  per  la
presentazione della querela.