Art. 22 (Art. 12 Cod. Str.)
(Organi preposti)
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma
1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per
l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i
Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali
operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo
di provincia, il reparto operativo speciale, nonche' i centri
operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti
mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi
con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti
alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice,
in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.