Art. 23 (Art. 12 Cod. Str.)
(Esame di qualificazione)
1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui
all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e
le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e
qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneita' per
l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo
11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui
all'articolo 12, comma 3, lett. b), del codice, provvedono le regioni
per il proprio personale, le province per il personale delle province
stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti
per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lett.
a) ed e) del codice, le modalita' e i tempi per l'espletamento dei
servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono
richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di
categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento
organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre
anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della
conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con
particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di
prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti
sanzionatori, nonche' alla conoscenza delle norme concernenti la
tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 e' rilasciata apposita tessera di
riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello
allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1);
essa ha validita' quinquennale, con conferma annuale mediante
l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validita'.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 e'
consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui
trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di
competenza della amministrazione di appartenenza.