Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.)
(Segnale distintivo e norme d'uso)
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di
polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, del codice, deve essere conforme al
modello stabilito nella figura I. 2 e rispondente alle seguenti
caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15
cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte
centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona
circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di
colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente,
nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4
cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo,
servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in
lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta
su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per
quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco
lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero o matricola che
identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo deve essere usato esclusivamente per
intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni
di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il
traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti e'
perseguibile anche disciplinarmente dall' amministrazione da cui
dipendono i soggetti di cui al comma 1.