Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.) 
                 (Segnale distintivo e norme d'uso) 
  1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di
polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai  sensi
dell'articolo 12, comma  5,  del  codice,  deve  essere  conforme  al
modello stabilito nella figura  I.  2  e  rispondente  alle  seguenti
caratteristiche: 
    a) disco metallico o di materiale sintetico del  diametro  di  15
cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce,  avente  la  parte
centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la  rimanente  corona
circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; 
    b) al centro del disco lo stemma  della  Repubblica  Italiana  di
colore nero; 
    c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza  dell'agente,
nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4
cm;  eventuale  specificazione  della  direzione   generale,   corpo,
servizio, ecc. nella  parte  inferiore  della  corona  circolare,  in
lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e,  se  disposta
su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per
quella inferiore; 
    d) manico di metallo o di materiale sintetico  di  colore  bianco
lungo 30 cm, sullo  stesso  e'  inciso  un  numero  o  matricola  che
identifica chi detiene il segnale. 
  2. Il segnale  distintivo  deve  essere  usato  esclusivamente  per
intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni
di emergenza, per le  segnalazioni  manuali  dirette  a  regolare  il
traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi  consentiti  e'
perseguibile anche  disciplinarmente  dall'  amministrazione  da  cui
dipendono i soggetti di cui al comma 1.