Art. 25 ( Art. 12 Cod. Str.) (Intimazione dell'alt) 1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice stradale, devono esibire in modo chiaramente visibile il segnale distintivo indicato nell'articolo 24 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione. 2. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati deve essere eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo indicato nell'articolo 24.