Art. 25 ( Art. 12 Cod. Str.)
(Intimazione dell'alt)
1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del
codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a
coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice
stradale, devono esibire in modo chiaramente visibile il segnale
distintivo indicato nell'articolo 24 e successivamente, prima di
qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la speciale
tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
2. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare
l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o
con segnale manuale o luminoso.
L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non
in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati deve essere
eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino
il segnale distintivo indicato nell'articolo 24.