Art. 25 ( Art. 12 Cod. Str.) 
                       (Intimazione dell'alt) 
  1. Gli organi di  polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12  del
codice, quando non sono in uniforme,  per  l'intimazione  dell'ALT  a
coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina  del  codice
stradale, devono esibire in  modo  chiaramente  visibile  il  segnale
distintivo indicato nell'articolo  24  e  successivamente,  prima  di
qualsiasi accertamento o contestazione, devono  esibire  la  speciale
tessera rilasciata dalla competente amministrazione. 
  2. Gli organi di polizia  stradale  in  uniforme  possono  intimare
l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o
con segnale manuale o luminoso. 
  L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia  stradale  non
in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati  deve  essere
eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino
il segnale distintivo indicato nell'articolo 24.