Art. 14. 
                        Diritti dei cittadini 
  1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle  strutture  e
delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei  cittadini  utenti  del
Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce  con
proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, un sistema di indicatori
di qualita' dei servizi e delle prestazioni  sanitarie  relativamente
alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza,  al  diritto
all'informazione,    alle    prestazioni     alberghiere,     nonche'
dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle malattie.  A  tal
fine  il  Ministro  della   sanita',   d'intesa   con   il   Ministro
dell'universita'  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  con  il
Ministro degli affari sociali, si avvale della  collaborazione  delle
universita',  del   Consiglio   nazionale   delle   ricerche,   delle
organizzazioni rappresentative degli utenti  e  degli  operatori  del
Servizio  sanitario  nazionale  nonche'   delle   organizzazioni   di
volontariato e di tutela dei diritti. 
  2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori  per  la
verifica,  anche  sotto  il  profilo  sociologico,  dello  stato   di
attuazione  dei  diritti  dei  cittadini,   per   la   programmazione
regionale, per la definizione degli investimenti  di  risorse  umane,
tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono  inoltre  consultazioni
con i cittadini e  le  loro  organizzazioni  anche  sindacali  ed  in
particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei
servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere  sentiti  nelle  fasi
dell'impostazione  della  programmazione  e  verifica  dei  risultati
conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie. Le regioni determinano altresi' le modalita' della  presenza
nelle strutture degli organismi  di  volontariato  e  di  tutela  dei
diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione
degli  stessi  presso  le  unita'  sanitarie  locali  e  le   aziende
ospedaliere. 
  3. Il Ministro  della  sanita',  in  sede  di  presentazione  della
relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in  merito  alla
tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli
indicatori di qualita'. 
  4. Al fine di favorire l'orientamento dei  cittadini  nel  Servizio
sanitario  nazionale,  le  unita'  sanitarie  locali  e  le   aziende
ospedaliere  provvedono  ad   attivare   un   efficace   sistema   di
informazione  sulle  prestazioni  erogate,   sulle   tariffe,   sulle
modalita' di accesso  ai  servizi.  Le  aziende  individuano  inoltre
modalita' di raccolta ed  analisi  dei  segnali  di  disservizio,  in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative  dei  cittadini,
con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 
  Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il  direttore
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno,
apposita  conferenza  dei  servizi  quale  strumento  per  verificare
l'andamento dei  servizi  anche  in  relazione  all'attuazione  degli
indicatori di qualita' di cui  al  primo  comma,  e  per  individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
il direttore generale non provveda,  la  conferenza  viene  convocata
dalla regione. 
  5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio,  a
richiesta  degli  assistiti,  adottano  le  misure   necessarie   per
rimuovere i disservizi che incidono sulla  qualita'  dell'assistenza.
Al fine di garantire la tutela  del  cittadino  avverso  gli  atti  o
comportamenti con i quali si nega o si limita  la  fruibilita'  delle
prestazioni  di  assistenza  sanitaria,  sono  ammesse  osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami  in  via  amministrativa,  redatti  in
carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento  in
cui l'interessato abbia avuto conoscenza  dell'atto  o  comportamento
contro cui intende osservare od opporsi, da  parte  dell'interessato,
dei suoi parenti o affini,  degli  organismi  di  volontariato  o  di
tutela dei diritti  accreditati  presso  la  regione  competente,  al
direttore generale dell'unita' sanitaria locale  o  dell'azienda  che
decide in via definitiva o comunque provvede entro  quindici  giorni,
sentito il direttore  sanitario.  La  presentazione  delle  anzidette
osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione
di impugnative in via giurisdizionale. 
  6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del
medico e del presidio di cura, il Ministero  della  sanita'  cura  la
pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione  delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe
praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La  prima  pubblicazione
e' effettuata entro il 30 giugno 1993. 
  7.  E'  favorita  la  presenza  e  l'attivita',  all'interno  delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela  dei
diritti.  A  tal  fine  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere stipulano  con  tali  organismi,  sulla  base  di  quanto
previsto dalla legge n. 266/91 e  dalle  leggi  regionali  attuative,
senza oneri  a  carico  del  Fondo  sanitario  regionale,  accordi  o
protocolli  che  stabiliscano  gli  ambiti  e  le   modalita'   della
collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza  comunque
garantito  al  cittadino  e  la   non   interferenza   nelle   scelte
professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni  per
favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni  sanitarie
alle esigenze dei cittadini. 
  8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende  ospedaliere
promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del  personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la  tutela  dei
diritti dei cittadini, da realizzare  anche  con  il  concorso  e  la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.