Art. 26. 
                      Esclusioni dal pagamento 
 
  1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo  o
di un autoscafo in una  provincia  compresa  nel  territorio  di  una
regione  diversa  da  quella  nel  cui  ambito  era   precedentemente
iscritto,  non  si  applica  una  ulteriore  tassa   automobilistica,
soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per  il
quale ciascun tributo  sia  stato  gia'  riscosso  dalla  regione  di
provenienza.