Art. 15. Documentazione Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1: a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovra' essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonche' delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre - ai fini dell'esame della richiesta di contributo - delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'Ente; b) bando-regolamento; c) elenco nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice; d) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spese, premi e riconoscimenti, spese postali, affitto sale e spese generali (costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione delle spese postali). A tale preventivo dovra' poi corrispondere lo schema del consuntivo; e) programma artistico: tale programma dovra' specificare il periodo di svolgimento, la localita', la sede, le caratteristiche e la finalita' della manifestazione; f) relazione artistica relativa all'attivita' effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti c) ed e) e con l'indicazione del numero dei concorrenti e relativa nazionalita', qualora non si tratti di prima edizione; g) relazione finanziaria relativa all'attivita' effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto d) qualora trattasi di iniziative gia' sovvenzionate. Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella predisposizione dei regolamenti dei concorsi: 1) per tutti i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova, comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata necessita' e dovranno essere comunicate per iscritto al Ministero; 2) le commissioni debbono essere composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali. Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere a maggioranza stranieri di cui non piu' di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato. Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva e sentita la Commissione centrale per la musica; 3) non possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali persone che abbiano rapporti di parentela o di affinita' con uno o piu' concorrenti. Non possono altresi' farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o piu' concorrenti. I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o piu' concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale. All'atto dell'insediamento, ciascun componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito; 4) per i concorsi nazionali ed internazionali a cadenza annuale le commissioni devono essere rinnovate per un terzo. Per i concorsi a cadenza maggiore dell'anno il rinnovo e' limitato ad un quarto dei componenti. Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva in base a richieste motivate, sentita la Commissione centrale per la musica; 5) di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono pubblici e puo' esserne presa visione presso la segreteria del concorso; 6) le prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico. Le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche; 7) il giudizio e' espresso al termine di ogni prova. Per le prove precedenti la finale, il giudizio puo' limitarsi alla semplice indicazione di idoneita' e di non idoneita'. Il giudizio finale e' espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli commissari, escludendo il voto piu' alto e quello piu' basso. I giudizi sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova: 8) delle commissioni puo' far parte, in qualita' di osservatore, un funzionario della Direzione generale dello spettacolo. Particolare considerazione verra' riservata ai concorsi che risulteranno, sulla base della documentazione degli anni precedenti, aver fattivamente contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.