Art. 15.
                           Documentazione
  Le  istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:
    a)  atto  notarile  di costituzione e statuto, da presentarsi nei
casi  di  prima  istanza  in duplice copia di cui una in carta legale
autenticata  da  notaio,  da  cui  risulti che non vengono perseguiti
scopi  di  lucro.  Dovra' essere tempestivamente documentata a questo
Ministero,   su   carta   legale  ed  autenticata,  ogni  intervenuta
variazione  dello  statuto  nonche'  delle  cariche sociali. Gli enti
pubblici  dovranno  produrre  - ai fini dell'esame della richiesta di
contributo   -   delibera  di  approvazione  del  progetto  artistico
finanziario  dalla  quale  sia dato rilevare anche il diretto apporto
dell'Ente;
    b) bando-regolamento;
    c) elenco nominativo dei membri componenti la commissione
giudicatrice;
    d) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata
relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali,
e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spese, premi
e  riconoscimenti,  spese  postali,  affitto  sale  e  spese generali
(costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione delle
spese  postali). A tale preventivo dovra' poi corrispondere lo schema
del consuntivo;
    e)  programma  artistico:  tale  programma  dovra' specificare il
periodo  di  svolgimento, la localita', la sede, le caratteristiche e
la finalita' della manifestazione;
    f)   relazione   artistica   relativa   all'attivita'  effettuata
nell'anno  precedente,  completa degli elementi di cui ai punti c) ed
e)  e  con  l'indicazione  del  numero  dei  concorrenti  e  relativa
nazionalita', qualora non si tratti di prima edizione;
    g)   relazione   finanziaria  relativa  all'attivita'  effettuata
nell'anno  precedente  completa di tutti gli elementi di cui al punto
d) qualora trattasi di iniziative gia' sovvenzionate.
  Gli  enti  organizzatori  della manifestazione di che trattasi sono
tenuti   ad   osservare   le   norme   di   seguito   elencate  nella
predisposizione dei regolamenti dei concorsi:
   1)   per   tutti  i  concorsi,  nazionali  ed  internazionali,  la
composizione  nominativa  della  commissione giudicatrice deve essere
resa   pubblica   con   congruo   anticipo   rispetto  alla  data  di
effettuazione  della  prova,  comunque  non oltre la data di scadenza
prevista  per  la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni
di  componenti,  successive a tale data, potranno aver luogo soltanto
per  casi  di  comprovata necessita' e dovranno essere comunicate per
iscritto al Ministero;
   2)  le  commissioni debbono essere composte da un numero di membri
con  diritto  di  voto  non  inferiore  a cinque nel caso di concorsi
nazionali   e   non   inferiore   a   sette   nel  caso  di  concorsi
internazionali.  Per  i  concorsi internazionali i componenti debbono
essere  a  maggioranza  stranieri  di  cui  non piu' di due aventi la
cittadinanza dello stesso Stato.
   Eventuali  deroghe  possono  essere consentite in via preventiva e
sentita la Commissione centrale per la musica;
   3)  non  possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed
internazionali  persone  che  abbiano  rapporti  di  parentela  o  di
affinita' con uno o piu' concorrenti.
  Non  possono  altresi'  farne  parte  coloro  che abbiano in atto o
abbiano  avuto  nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti
didattici privati con uno o piu' concorrenti.
  I  componenti  che  abbiano  in  atto  o abbiano avuto nei due anni
precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o
piu' concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e
dall'esprimere  il  voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale
astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale.
  All'atto   dell'insediamento,  ciascun  componente  la  commissione
rilascia  una  dichiarazione  sulla  propria situazione personale nei
confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito;
   4) per i concorsi nazionali ed internazionali a cadenza annuale le
commissioni devono essere rinnovate per un terzo.
  Per  i concorsi a cadenza maggiore dell'anno il rinnovo e' limitato
ad un quarto dei componenti.
  Eventuali  deroghe  possono  essere consentite in via preventiva in
base  a  richieste  motivate,  sentita la Commissione centrale per la
musica;
   5)  di  ogni  esame, atto, giudizio e decisione della commissione,
deve  essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto
alla  fine  di  ogni  seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I
verbali  sono  pubblici  e  puo'  esserne  presa  visione  presso  la
segreteria del concorso;
   6)  le  prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del
pubblico.  Le  prove  semifinali e finali delle singole sezioni e del
concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche;
   7) il giudizio e' espresso al termine di ogni prova.
  Per  le prove precedenti la finale, il giudizio puo' limitarsi alla
semplice indicazione di idoneita' e di non idoneita'.
  Il  giudizio  finale  e'  espresso  in  punteggio  aritmetico quale
risulta  dalla  media  dei  voti  formulati  dai  singoli commissari,
escludendo il voto piu' alto e quello piu' basso.
  I  giudizi  sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo
al termine di ciascuna prova:
   8)  delle  commissioni puo' far parte, in qualita' di osservatore,
un funzionario della Direzione generale dello spettacolo.
  Particolare   considerazione   verra'  riservata  ai  concorsi  che
risulteranno,  sulla base della documentazione degli anni precedenti,
aver  fattivamente  contribuito  all'affermazione e qualificazione di
nuovi talenti.