Art. 13.
Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca
   teatrale  nel  campo  della  sperimentazione  e  del  teatro   per
   l'infanzia e la gioventu'.
  1.  Agli  enti  o  associazioni stabili di produzione, promozione e
ricerca teatrale nel campo della sperimentazione  e  del  teatro  per
l'infanzia e la gioventu', che sono riconosciuti nel decreto biennale
di  cui  al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e
gli enti locali territoriali, possono  essere  assegnate  sovvenzioni
annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita':
    a)   attivita'   di  produzione  e  promozione  nel  campo  della
sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di
ricerca anche in collaborazione con le universita';
    b) attivita' di produzione, promozione e ricerca  nel  campo  del
teatro per l'infanzia e la gioventu'.
  2.  Presupposti  per  l'ammissione  alle  sovvenzioni  previste dal
presente articolo sono:
   organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e
ospitalita'  con  particolare  riguardo  a  quello   di   qualificate
compagnie specializzate nel rispettivo settore;
   direzione  artistica  e  organizzativa  in esclusiva di comprovata
qualificazione professionale.  Tale  esclusivita'  concerne,  in  via
generale,  le  prestazioni  artistiche  ed  organizzative  in Italia;
eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere  concesse,
su  motivata  richiesta  delle  istituzioni  interessate,  sentite le
commissioni consultive della prosa;
   nucleo artistico stabile;
   sedi   direttamente   gestite   e   idoneamente   attrezzate   per
rappresentazioni  di  spettacoli,  di cui almeno una con capienza non
inferiore a duecento posti, munite delle  prescritte  autorizzazioni.
Per  gli  organismi  operanti  nei  territori dell'Italia insulare, i
limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la  sala
e' ridotto della meta';
   apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non
in  corrispettivo  di  recite  in  misura  non  inferiore  al 15% del
fabbisogno complessivo;
   attivita' di laboratorio.
  3. Al direttore artistico, in linea di  massima,  non  puo'  essere
affidata oltre la meta' delle regie degli spettacoli prodotti.
  4.  In ogni caso, fermo restando il limite minimo di cento giornate
recitative,  l'attivita'  non  puo'  essere  inferiore  a   cinquanta
giornate  recitative  di  spettacoli prodotti, di cui almeno la meta'
rappresentati in sede e cinquanta giornate recitative  di  spettacoli
ospitati,  dei  quali  non  oltre la meta' realizzati da altri centri
riconosciuti.
  5. Alla fine della corrente stagione  teatrale  e  sulla  base  dei
risultati  conseguiti,  il  Ministro  del turismo e dello spettacolo,
sentite le commissioni consultive della prosa formulera', con proprio
decreto, un  elenco  biennale  dei  suddetti  enti  in  possesso  dei
prescritti requisiti.
  6.  Non  puo'  essere  riconosciuto  in  ogni  regione  piu'  di un
organismo di produzione e promozione nel campo della  sperimentazione
e  uno  in  quello  del  teatro  per l'infanzia e la gioventu'. Nelle
citta' con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti  e'  ammesso
il  riconoscimento  anche  di  due  organismi  per ciascun settore di
attivita'.  Possono,  comunque,   essere   confermati   quelli   gia'
riconosciuti  a  tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per
regione.
  7. Il Ministro si riserva  la  facolta'  di  fissare,  con  proprio
decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai
fini  del  riconoscimento  o  del  mantenimento  nel suddetto decreto
biennale. A tal fine l'amministrazione procedera' ad  una  preventiva
consultazione  dei  legali  rappresentanti  e dei direttori artistici
degli enti.
  8. Il Ministro si riserva, altresi', la facolta' di  convocare,  in
sedute  congiunte,  gli  esponenti degli organismi di cui al presente
articolo per un esame generale dell'attivita' svolta,  sia  sotto  il
profilo artistico che gestionale.