Art. 13. Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. 1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu', che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita': a) attivita' di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca anche in collaborazione con le universita'; b) attivita' di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'. 2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono: organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalita' con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore; direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusivita' concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa; nucleo artistico stabile; sedi direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala e' ridotto della meta'; apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo; attivita' di laboratorio. 3. Al direttore artistico, in linea di massima, non puo' essere affidata oltre la meta' delle regie degli spettacoli prodotti. 4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di cento giornate recitative, l'attivita' non puo' essere inferiore a cinquanta giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la meta' rappresentati in sede e cinquanta giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la meta' realizzati da altri centri riconosciuti. 5. Alla fine della corrente stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulera', con proprio decreto, un elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti. 6. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione piu' di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Nelle citta' con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti e' ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attivita'. Possono, comunque, essere confermati quelli gia' riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione. 7. Il Ministro si riserva la facolta' di fissare, con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tal fine l'amministrazione procedera' ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti. 8. Il Ministro si riserva, altresi', la facolta' di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo per un esame generale dell'attivita' svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.