Art. 17. Strutture dell'Universita' 1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche. 2. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita deliberazione degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e le finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al primo comma del presente articolo.