Art. 17.
                     Strutture dell'Universita'
  1.  L'Ateneo  si articola in strutture didattiche e di ricerca e in
strutture di servizio centrali e periferiche.
  2. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita deliberazione
degli organi accademici competenti, altre strutture  potranno  essere
costituite  o  conservate  nei casi in cui si dimostri, con specifica
motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e  le  finalita'
previste  non  possono essere attuate dalle strutture di cui al primo
comma del presente articolo.