Art. 46.
                         Nozione di veicolo
  1. Ai fini delle  norme  del  presente  codice,  si  intendono  per
veicoli  tutte  le  macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di  veicolo
quelle  per  uso  di  bambini  o  di  invalidi, anche se asservite da
motore, le cui caratteristiche non superano i  limiti  stabiliti  dal
regolamento.