Art. 54.
                             Autoveicoli
  1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro  ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
    b)   autobus:   veicoli   destinati   al   trasporto  di  persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una  massa
complessiva  a  pieno  carico  non  superiore  a  3,5  t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone  e
di  cose  e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente;
    d) autocarri: veicoli destinati al  trasporto  di  cose  e  delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
    e)  trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
    f) autoveicoli per  trasporti  specifici:  veicoli  destinati  al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di  speciali
attrezzature relative a tale scopo;
    g)  autoveicoli  per   uso   speciale:   veicoli   caratterizzati
dall'essere   muniti   permanentemente  di  speciali  attrezzature  e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su  tali  veicoli  e'
consentito  il  trasporto  del personale e dei materiali connessi col
ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse  alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
    h)  autotreni:  complessi  di  veicoli  costituiti  da due unita'
distinte, agganciate, delle quali una motrice.  Ai  soli  fini  della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita'
gli  autotreni  caratterizzati  in  modo  permanente  da  particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio;
    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra  loro  da  una  sezione  snodata.  Su  questi  tipi  di veicoli i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera  circolazione
dei   viaggiatori   tra  i  tronconi  rigidi.  La  connessione  e  la
disgiunzione delle due parti possono essere  effettuate  soltanto  in
officina;
    m)  autocaravan:  veicoli  aventi  una  speciale  carrozzeria  ed
attrezzati  permanentemente  per  essere  adibiti  al   trasporto   e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
   n)  mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di  veicoli  dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego  o  di  risulta   dell'attivita'   edilizia,   stradale,   di
escavazione  mineraria  e materiali assimilati ovvero che completano,
durante  la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o  complessi  di  veicoli  possono
essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8,  e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I
mezzi  d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
  2. Nel  regolamento  sono  elencati,  in  relazione  alle  speciali
attrezzature   di   cui   sono  muniti,  i  tipi  di  autoveicoli  da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali.