Art. 58.
                         Macchine operatrici
  1. Le macchine operatrici sono macchine  semoventi  o  trainate,  a
ruote  o  a  cingoli,  destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con  speciali  attrezzature.  In  quanto
veicoli  possono  circolare  su strada per il proprio trasferimento e
per lo spostamento di cose connesse  con  il  ciclo  operativo  della
macchina  stessa  o  del  cantiere,  nei  limiti  e  con le modalita'
stabilite dal regolamento di esecuzione.
  2. Ai fini della circolazione su strada le macchine  operatrici  si
distinguono in:
    a)  macchine  impiegate  per  la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino  del
traffico;
    b)   macchine   sgombraneve,   spartineve   o   ausiliarie  quali
spanditrici di sabbia e simili;
    c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
  3.  Le  macchine  operatrici  semoventi,  in  relazione  alle  loro
caratteristiche,  possono  essere  attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
  4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici  non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli  non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocita' di 15 km/h.