Art. 59.
                Veicoli con caratteristiche atipiche
  1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da  citta',
i   veicoli  ibridi  o  multimodali  e  i  microveicoli  elettrici  o
elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri  veicoli  che  per  le
loro  specifiche  caratteristiche  non  rientrano fra quelli definiti
negli articoli dal 52 al 58.
  2. Il Ministro  dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri  interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
    a)  la  categoria,  fra quelle individuate nei suddetti articoli,
alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai  fini  della
circolazione e della guida;
    b)  i  requisiti  tecnici  di  idoneita'  alla  circolazione  dei
medesimi veicoli individuandoli,  con  criteri  di  equivalenza,  fra
quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.