Art. 60 (a).
                  Motoveicoli e autoveicoli d'epoca
              e di interesse storico e collezionistico
  1. Sono considerati appartenenti  alla  categoria  di  veicoli  con
caratteristiche  atipiche  i  motoveicoli  e gli autoveicoli d'epoca,
nonche' i motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  interesse  storico  e
collezionistico.
  2.  Rientrano  nella  categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.  perche'  destinati  alla  loro
conservazione  in  musei  o  locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle  originarie  caratteristiche  tecniche  specifiche
della  casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi  e  negli  equipaggiamenti  alle   vigenti   prescrizioni
stabilite  per  l'ammissione  alla  circolazione.  Tali  veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della  Direzione
generale della M.C.T.C..
  3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
    a)  la  loro  circolazione  puo'  essere  consentita  soltanto in
occasione  di   apposite   manifestazioni   o   raduni   autorizzati,
limitatamente   all'ambito  della  localita'  e  degli  itinerari  di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo  i  veicoli,  per
poter   circolare,   devono   essere  provvisti  di  una  particolare
autorizzazione rilasciata  dal  competente  ufficio  della  Direzione
generale  della  M.C.T.C.  nella  cui  circoscrizione  e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del  raduno  ed  al  quale  sia
stato  preventivamente  presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco   particolareggiato   dei   veicoli   partecipanti.    Nella
autorizzazione  sono  indicati  la validita' della stessa, i percorsi
stabiliti  e  la  velocita'  massima  consentita  in  relazione  alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
    b)  il  trasferimento  di  proprieta'  degli  stessi  deve essere
comunicato   alla   Direzione   generale    della    M.C.T.C.,    per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
  4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli (( di cui risulti ))
l'iscrizione   nei   registri    previsti    dall'art.    5,    comma
trentaquattresimo,  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1983,  n.  53
(b)  .  I  detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di
entrata in vigore del presente codice,  per  poter  circolare  devono
essere  reimmatricolati  ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo
le norme del presente codice. La reimmatricolazione e' ammessa quando
i motoveicoli e  gli  autoveicoli  rivestono  le  caratteristiche  di
valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo
di  veicoli,  determinate  dal regolamento. Il regolamento stabilisce
anche le caratteristiche  ed  i  requisiti  tecnici  che  i  predetti
veicoli  devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti
al momento della costruzione, con  le  modificazioni  necessarie  per
adattarli  alle  attuali  esigenze  della  circolazione.  I  medesimi
veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale
della M.C.T.C..
  5.  I  veicoli  di  interesse  storico  o  collezionistico  possono
circolare sulle strade purche' posseggano i  requisiti  previsti  per
questo  tipo  di  veicoli,  determinati  dal regolamento ai sensi del
comma 4.
  6. Chiunque circola  con  veicoli  d'epoca  senza  l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o
da  lire  cinquantamila  a  lire  duecentomila  se   si   tratta   di
motoveicoli.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 26 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b) Il testo del trentaquattresimo comma dell'art. 5 del
          D.L. n.   953/1982 (Misure in  materia  tributaria)  e'  il
          seguente:   "Gli  autoveicoli  e  i  motocicli  d'interesse
          storico,  inseriti  nei  registri:    Automotoclub  storico
          italiano,  Storico  Lancia,  Italiano  FIAT,  Italiano Alfa
          Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa  indicata
          nel trentaquattresimo comma".