Art. 19.
  1.  Gli  integratori  medicati  liquidi o in supporto idrosolubile,
gia' autorizzati per la produzione e il commercio entro la data del 4
marzo 1992 ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto  1969,  possono
essere  denominati  "medicinali  veterinari prefabbricati" fino al 31
dicembre 1996 alle seguenti condizioni:
    a) che alla loro denominazione si aggiunga la specie o le  specie
animali  per  le  quali sono utilizzabili in acqua da bere in base al
decreto di autorizzazione;
    b) che la ditta titolare della registrazione invii  comunicazione
al   Ministero   della  sanita'  -  Direzione  generale  dei  servizi
veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto, con la quale dichiari il cambio di denominazione di cui alla
successiva  lettera  c),  inviando  copia  delle  etichette  e  degli
stampati illustrativi modificati secondo  il  disposto  del  presente
articolo;
    c)   che   le  etichette  e  gli  stampati  illustrativi  vengano
modificati  in  modo  da  contenere:  la  nuova  denominazione,  come
previsto  al  punto a); la trasformazione della dicitura "integratori
medicati per mangimi" in "medicinali  veterinari  prefabbricati";  la
sigla  "PF"  che precede il numero di registrazione gia' assegnato al
prodotto; la dicitura,  in  caratteri  evidenti,  "NON  MISCELARE  IN
MANGIMI SOLIDI".
  Rimangono  immodificate  tutte le altre prescrizioni ed indicazioni
previste nel decreto ministeriale di autorizzazione  dell'integratore
medicato;
    d) che non abbiano un nome di fantasia;
    e) che la posologia approvata rimanga invariata;
    f)  che  la ditta produttrice gia' autorizzata alla fabbricazione
di integratori  medicati  per  mangimi  e  la  ditta  titolare  della
registrazione,  se  diversa,  presentino  domanda  di  rinnovo  delle
rispettive autorizzazioni, entro i termini e secondo le modalita'  di
cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119.
  Contemporaneamente  alla domanda di rinnovo, presentata entro il 31
dicembre 1994, deve  essere  fornita  la  documentazione  di  tecnica
farmaceutica  relativa  a  ciascun prodotto, prevista dall'art. 4 del
decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   119   e   successive
modificazioni;
    g)  che contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera b)
la ditta produttrice dichiari di rinunciare ad appore sulle etichette
originali dell'integratore medicato eventualmente autorizzato sia per
il mangime solido che per l'acqua da  bere  le  indicazioni  relative
all'utilizzo  in  acqua  da  bere,  eliminandone  ogni  riferimento e
fornendo copia della nuova  etichetta  al  Ministero  della  sanita',
Direzione generale dei servizi veterinari.
  2. Qualora gli integratori medicati di cui al comma 1 siano forniti
di  nome di fantasia, tale denominazione puo' essere mantenuta in via
transitoria fino all'espletamento della procedura di rinnovo ai sensi
dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.
119.
  3.  I  medicinali veterinari prefabbricati rispondenti ai requisiti
di cui al comma 1 possono essere somministrati in acqua da bere o  in
mangimi liquidi.
  4.  I prodotti per i quali venga presentata la comunicazione di cui
al comma 1, lettera b), possono essere  immessi  in  commercio  dalla
data  di invio della relativa domanda, purche' siano in regola con le
disposizioni dettate dal presente articolo e  dalle  altre  norme  di
legge.
  5.  Le  modifiche  riguardanti  la denominazione di cui al presente
articolo  non  costituiscono  autorizzazione  alla  fabbricazione  di
medicinali veterinari prefabbricati ne' autorizzazione all'immissione
in  commercio di tali medicinali; tali autorizzazioni potranno essere
concesse solo a  seguito  di  esito  favorevole  delle  procedure  di
rinnovo di cui al comma 1, lettera f).
  6.  I  medicinali  veterinari  prefabbricati  di  cui  al  presente
articolo, in quanto registrati come integratori medicati per  mangimi
ai  sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, sono venduti con il
rispetto delle procedure  dettate  dall'art.  32,  comma  2,  secondo
periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.
  7.  A  tutti  gli  integratori  medicati  autorizzati  ai sensi del
decreto ministeriale 4 agosto 1969 si applica il disposto di  cui  al
successivo art. 20.