Art. 19. 1. Gli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile, gia' autorizzati per la produzione e il commercio entro la data del 4 marzo 1992 ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, possono essere denominati "medicinali veterinari prefabbricati" fino al 31 dicembre 1996 alle seguenti condizioni: a) che alla loro denominazione si aggiunga la specie o le specie animali per le quali sono utilizzabili in acqua da bere in base al decreto di autorizzazione; b) che la ditta titolare della registrazione invii comunicazione al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la quale dichiari il cambio di denominazione di cui alla successiva lettera c), inviando copia delle etichette e degli stampati illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo; c) che le etichette e gli stampati illustrativi vengano modificati in modo da contenere: la nuova denominazione, come previsto al punto a); la trasformazione della dicitura "integratori medicati per mangimi" in "medicinali veterinari prefabbricati"; la sigla "PF" che precede il numero di registrazione gia' assegnato al prodotto; la dicitura, in caratteri evidenti, "NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI". Rimangono immodificate tutte le altre prescrizioni ed indicazioni previste nel decreto ministeriale di autorizzazione dell'integratore medicato; d) che non abbiano un nome di fantasia; e) che la posologia approvata rimanga invariata; f) che la ditta produttrice gia' autorizzata alla fabbricazione di integratori medicati per mangimi e la ditta titolare della registrazione, se diversa, presentino domanda di rinnovo delle rispettive autorizzazioni, entro i termini e secondo le modalita' di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. Contemporaneamente alla domanda di rinnovo, presentata entro il 31 dicembre 1994, deve essere fornita la documentazione di tecnica farmaceutica relativa a ciascun prodotto, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni; g) che contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera b) la ditta produttrice dichiari di rinunciare ad appore sulle etichette originali dell'integratore medicato eventualmente autorizzato sia per il mangime solido che per l'acqua da bere le indicazioni relative all'utilizzo in acqua da bere, eliminandone ogni riferimento e fornendo copia della nuova etichetta al Ministero della sanita', Direzione generale dei servizi veterinari. 2. Qualora gli integratori medicati di cui al comma 1 siano forniti di nome di fantasia, tale denominazione puo' essere mantenuta in via transitoria fino all'espletamento della procedura di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 3. I medicinali veterinari prefabbricati rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 possono essere somministrati in acqua da bere o in mangimi liquidi. 4. I prodotti per i quali venga presentata la comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono essere immessi in commercio dalla data di invio della relativa domanda, purche' siano in regola con le disposizioni dettate dal presente articolo e dalle altre norme di legge. 5. Le modifiche riguardanti la denominazione di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari prefabbricati ne' autorizzazione all'immissione in commercio di tali medicinali; tali autorizzazioni potranno essere concesse solo a seguito di esito favorevole delle procedure di rinnovo di cui al comma 1, lettera f). 6. I medicinali veterinari prefabbricati di cui al presente articolo, in quanto registrati come integratori medicati per mangimi ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, sono venduti con il rispetto delle procedure dettate dall'art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 7. A tutti gli integratori medicati autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969 si applica il disposto di cui al successivo art. 20.