Art. 27.
                     Prodotti soggetti ad accisa
  1. Sono considerati tabacchi lavorati:
    a) i sigari e i sigaretti;
    b) le sigarette;
    c) il tabacco da fumo:
    1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette;
    2) gli altri tabacchi da fumo.
  2.  All'articolo  2  della  legge  7  marzo  1985,  n. 76 (a), sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   " c) il tabacco da fumo:
    1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette;
    2) gli altri tabacchi da fumo";
    b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2)  e'  aggiunto
il  seguente:  "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino
per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri  1)
e  2)  nel  quale  piu'  del 25 per cento in peso delle particelle di
tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
  3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13  luglio  1965,  n.
825  (b), e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio  di  amministrazione  dei  monopoli  di
Stato,  si  provvede  all'inserimento  di ciascun prodotto soggetto a
monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1.  I  prezzi  di
vendita  al  pubblico  e  le  relative  variazioni  sono stabiliti in
conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.".
  4. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e  imposte
indirette  e'  integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e
da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente
nonche' dal segretario generale  e  dal  direttore  dell'ufficio  del
coordinamento  legislativo,  ((  da un rappresentante dell'Avvocatura
generale dello Stato con qualifica  non  inferiore  a  vice  avvocato
generale,  dal  direttore generale dell'Azienda autonoma dei monopoli
di Stato e da  un  rappresentante  della  Ragioneria  generale  dello
Stato.  ))  Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990,  n.  105  (c),
quelle  previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre
1991, n. 358 (d), e dell'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (e).
((    4-bis.    I direttori centrali del Dipartimento delle dogane ))
(( e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato   ))
(( di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari    ))
(( appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo   ))
(( 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27      ))
(( marzo 1992, n. 287    (e).    Il direttore generale del         ))
(( Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa   ))
(( al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei       ))
(( Monopoli di Stato in qualita' di membro di diritto. Ai          ))
(( componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle      ))
(( dogane e delle imposte indirette e' corrisposto un gettone di   ))
(( presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di   ))
(( concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' ed i      ))
(( criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto ))
(( 1988, n. 357 f).                                                ))
  5. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e'
istituita  la  direzione  centrale  per  l'analisi  merceologica e il
laboratorio chimico alla quale e' preposto un dirigente  generale  di
livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di
dirigente  superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,
n.  748  (g),  come  sostituito  dalla  tabella A allegata al decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (h), e un posto di quinto  livello
della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo
decreto legislativo n. 105 del 1990 (h).
  6.  La  rivendita  al  pubblico  dei  valori bollati e postali deve
essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio  autorizzato,
con  divieto  di  consegna  a  domicilio  e  con  la sola pubblicita'
dell'esposizione della targa regolamentare.
  7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.
417,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66 (i), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel primo periodo la parola:  "dispone"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "puo' disporre";
    b)   nel   secondo  periodo  le  parole:  "e'  raddoppiata"  sono
sostituite dalle seguenti: "puo' essere raddoppiata".
___________________
   (a) Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo  1985,  n.
76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), cosi' come
modificato dal presente articolo:
   "Art.  2. - Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi
lavorati:
     a) i sigari e sigaretti;
     b) le sigarette;
     c) il tabacco da fumo:
   1) il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare
   le sigarette;
   2) gli altri tabacchi da fumo;
     d) il tabacco da fiuto;
     e) il tabacco da masticare.
   I  tabacchi  lavorati  di  cui  al  precedente  comma  sono  cosi'
definiti:
     a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati  da
un   ripieno,  avvolto  da  una  fascia  ed,  eventualmente,  da  una
sottofascia,  che  possono  essere  fumati   tali   e   quali;   essi
comprendono:
     1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
     2)  prodotti  che  presentano  una  fascia  esterna  di  tabacco
naturale;
     3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano  una  fascia
esterna  ed  una  sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della
sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per  cento,
in  peso,  del  tabacco  in  essi  contenuto e' formato da particelle
aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri  1,75  e
quando  la  fascia  e'  apposta a spirale formando, rispetto all'asse
longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non
inferiore a 30 gradi;
     4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano  una  fascia
esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa
doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro ne' bocchino, e'
uguale  o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso,
del tabacco in essi contenuto e' formato  da  particelle  aventi  una
larghezza  ed  una  lunghezza  superiori  a  millimetri  1,75  ed  il
perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale o  superiore  a
millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;
     b)  sono  considerati  sigarette  quei  prodotti  formati  da un
involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e  quali
e  che  non  sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera
a);
    c) sono considerati tabacchi da fumo:
     1) il tabacco trinciato o in altro  modo  frazionato,  filato  o
compresso  in  tavolette,  che  puo'  essere  fumato senza successiva
trasformazione industriale;
     2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto,  non
compresi  nelle  precedenti  lettere  a)  e  b)  e che possono essere
fumati;
   2-bis)  e'  considerato  tabacco  trinciato  a  taglio  fino   per
arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2)
nel  quale  piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco
abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.
     d) e' considarato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere  o
in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
     e)   e'   considerato  come  tabacco  da  masticare  il  tabacco
presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi  o  in  tavolette,
condizionato  per  la  vendita al minuto e specialmente preparato per
essere masticato, ma non fumato.
   Sono  considerati  sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del
precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.
   Sono  considerati  naturali  i  sigari  e   sigaretti   fabbricati
integralmente  con  tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di
foglie  che   conservino   macroscopicamente   integra   l'originaria
struttura dei tessuti fogliari".
   (b) Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n.
825  (Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio
di Stato), cosi' come modificato dal presente articolo:
   "Art. 2. - Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio  di  amministrazione  dei  monopoli  di  Stato, si provvede
all'iserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle
tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le rela-
tive variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti  dai
fabbricanti e dagli importatori.
   Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'  aumentata
dell'importo dei dazi doganali all'atto della vendita".
   (c) Il testo dell'art.  2  del  D.Lgs.  26  aprile  1990,  n.  105
(Organizzazione  centrale  e  periferica  dell'amministrazione  delle
dogane  e  delle  imposte  indirette  e  ordinamento   del   relativo
personale,  in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), e' il
seguente:
   "Art. 2 (Consiglio di  amministrazione).  -  1.  Il  consiglio  di
amministrazione  e' l'organo di attuazione degli indirizzi generali e
di gestione del Dipartimento nell'ambito  delle  direttive  impartite
dal  Ministro; e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del
Dipartimento.
   2. Il consiglio di amministrazione esercita altresi'  le  funzioni
attribuite   ai  consigli  di  amministrazione  dei  Ministeri  dalle
generali disposizioni in materia di pubblico impiego  ed  esprime  il
proprio parere sulle seguenti materie:
     a) ordinamento e funzionamento dei servizi del Dipartimento;
     b) programmi per l'informazione dei servizi del Dipartimento;
     c)  programmi  pluriennali  per l'acquisizione di beni e servizi
occorrenti  al  perseguimento  delle  finalita'  del  Dipartimento  e
programmi edilizi;
     d) contratti e convenzioni, con esclusione delle acquisizioni in
economia  nei normali limiti di spesa fissati dalle norme generali di
contabilita' di Stato;
     e) schemi di regolamenti di servizio del personale;
     f) in ogni altro caso, a richiesta del Ministro,  del  direttore
generale, o di un terzo dei suoi componenti".
   (d)  Il  testo  dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre
1991, n. 358 (Norme  per  la  ristrutturazione  del  Ministero  delle
finanze), e' il seguente:
   "1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e'
organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro,
nonche'  di  coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e
della gestione unitaria del personale.
   2. Il  consiglio  di  amministrazione  esercita,  oltre  a  quelle
previste  dalle  disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni
specifiche in materia di programmazione e  di  verifica  dello  stato
d'attuazione   dell'attivita'   amministrativa   e   gestionale   dei
dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito  un  comitato  di
gestione  quale  organo  di  attuazione  degli  indirizzi generali di
gestione  del  dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo
dell'attivita' del dipartimento ed esprime il  proprio  parere  sulle
materie  previste  dall'art.  2,  comma 2, del decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del  dipartimento  delle
dogane  ed  imposte  indirette  sono  trasferite le funzioni previste
dall'art. 2 del  decreto  legislativo  26  aprile  1990,  n.  105.  I
comitati  di  gestione,  nominati  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, sono  composti  dal  direttore  generale,  con  funzioni  di
presidente  e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica
non inferiore  a  dirigente  superiore,  in  servizio  per  la  meta'
nell'amministrazione     centrale     e     per     l'altra     meta'
nell'amministrazione periferica, nonche'  da  quattro  rappresentanti
del  personale  eletti  con  le  procedure  previste dell'ordinamento
generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri".
   (e) Si riporta il testo dell'art. 3 e dell'art. 4,  comma  2,  del
regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze,
approvato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287:
   "Art.   3   (Consiglio   di  amministrazione).  -  1.  Oltre  alle
attribuzioni espressamente conferitegli dalla legge 29 ottobre  1991,
n.  358,  dal  presente  regolamento  e  dagli  altri  regolamenti di
attuazione della legge stessa, il consiglio  di  amministrazione  del
Ministero delle finanze esercita le seguenti attribuzioni:
     a)  formula  proposte  al  Ministro in materia di programmazione
dell'attivita'    complessiva    dell'amministrazione    finanziaria,
elaborando  progetti  di interventi e misure, da adottare in sede sia
legislativa  che  amministrativa,   per   il   costante   adeguamento
dell'ordinamento  degli uffici e del personale, al fine di migliorare
l'efficienza generale del sistema e di accrescerne la produttivita';
     b) esprime motivato parere sulle proposte  di  programma  formu-
late, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera d), della legge 24
aprile 1980, n. 146, dal Servizio centrale degli ispettori tributari;
     c)  esamina,  ai  fini  indicati  nella lettera a), le relazioni
annuali  sui   risultati   dell'attivita'   svolta,   elaborate   dai
dipartimenti  e  dagli  altri  uffici,  ivi  compresi quelli indicati
dall'art. 3 della citata legge  n.  358  del  1991,  il  Corpo  della
Guardia di finanza, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
il  Servizio  centrale degli ispettori tributari e la scuola centrale
tributaria.
   2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al
mese ed ogni volta che il Ministro lo ritenga  opportuno.  Quando  le
materie  da esaminare o particolari circostanze lo rendano opportuno,
il consiglio:
     a) puo' demandare specifiche attivita' di valutazione e proposta
da formulare sia in sede definitiva, sia sotto forma istruttoria,  ad
un  comitato  specializzato  composto  da  almeno  un  terzo dei suoi
componenti;
     b) puo' richiedere che alle proprie  sedute  partecipino,  senza
diritto   di   voto,  il  direttore  dell'ufficio  del  coordinamento
legislativo, il direttore della regioneria centrale del Ministero, il
funzionario  preposto  alla  sezione  staccata   del   Provveditorato
generale dello Stato, oppure uno o piu' direttori centrali, regionali
o compartimentali dell'amministrazione.
   3.  Le  norme  per  il  funzionamento  interno  del  consiglio  di
amministrazione sono adottate, su proposta del consiglio stesso,  con
decreto del Ministro delle finanze".
   "Art. 4 (Comitati di gestione). - 1. (Omissis).
   2.  I  comitati di gestione sono nominati con decreto del Ministro
delle finanze, da emanare su  proposta  del  direttore  generale  del
dipartimento  e  previo  parere  del consiglio di amministrazione. In
tale  proposta  debbono  essere  indicati  diciotto  funzionari   con
qualifica   non   inferiore   a  dirigente  superiore,  di  cui  nove
appartenenti all'amministrazione centrale e nove a quella periferica.
Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il proprio parere, si
pronuncia anche in merito alla scelta dei sei funzionari da  nominare
fra i diciotto proposti, tenuto conto delle predette proporzioni. Con
il  decreto  ministeriale  di  nomina  del  comitato di gestione, sei
funzionari vengono nominati componenti effettivi di  tale  organo  ed
altri  sei,  con le medesime proporzioni, vengono nominati componenti
supplenti. L'incarico di componente, anche elettivo, del comitato  di
gestione dura quattro anni e non e' rinnovabile".
   (f)  Il  testo del comma 2 dell'art. 7 della legge 10 agosto 1988,
n. 357 (Assegnazione all'amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato  di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per
la  costruzione  della  manifattura  tabacchi  di  Lucca  e  per   la
corresponsione  del  premio  incentivante di cui all'art. 4, comma 4,
del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  nonche'
modificazioni delle  leggi  4  agosto  1955,  n.  722,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  11  luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre
1986, n. 657), e' il seguente: "2. Gli assegni e le indennita' di cui
all'art. 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.
2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474,  come
sostituito  dall'art.  1  della  legge  20 ottobre 1949, n. 840, sono
corrisposti con le modalita' ed i criteri  ivi  indicati  a  tutti  i
dirigenti  generali  dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato membri del consiglio di amministrazione".
   (g) Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,  reca  la  disciplina  delle
funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni  dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.
   (h)   Il   D.Lgs.   26   aprile   1990,   n.   105,   reca   norme
sull'organizzazione  centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane e delle imposte  indirette  e  sull'ordinamento  del  relativo
personale,  in  attuazione  della  legge  10 ottobre 1989, n. 349. La
tabella A, annessa alla legge,  riporta  la  dotazione  organica  del
personale  dirigente  del  Dipartimento  delle dogane e delle imposte
indirette, prevedendo 37 posti di dirigente superiore di  livello  D;
la  tabella  B  riporta  la  dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale del medesimo  Dipartimento,  prevedendo  2230  posti  di
quinto  livello  retributivo, provenienti da altri ruoli al 1 gennaio
1989.
   (i) Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del D.L. 30 dicembre
1991,  n.  417  (Disposizioni  concernenti  criteri  di  applicazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  delle  tasse per i contratti di
trasferimento di titoli o  valori  e  altre  disposizioni  tributarie
urgenti),  convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, cosi', come modificato  dal  seguente  articolo:  "2.  Qualora
siano  sequestrati,  anche  in piu' volte nel corso dell'anno solare,
quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale
o  estera,  introdotti  di  contrabbando  nel territorio dello Stato,
superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per  mille  del  totale  delle
vendite  in  Italia  della  marca stessa nell'anno precedente, ovvero
comunque superiori a 12 mila chilogrammi, il Ministro delle  finanze,
di   concerto   con   il  Ministro  dell'interno,  puo'  disporre  la
sospensione per  trenta  giorni  dall'importazione,  distribuzione  e
vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la
sospensione  puo'  essere  raddoppiata.  La disposizione di cui sopra
costituisce divieto o restituzione all'importazione, all'esportazione
o al transito, giustificata da motivi di  ordine  pubblico  ai  sensi
dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' europea".