Art. 19. Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono in ogni caso assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione. Per la identificazione dei cennati mezzi di trasporto deve farsi riferimento ai criteri contenuti nell'art. 38, comma 4, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'acquirente italiano puo' chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura di cui al titolo secondo. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio IVA, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 4 del citato decreto 19 gennaio 1993, pre- via presentazione al proprio ufficio IVA del Mod. IVA 38 RIC.