Art. 19.
  Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto  nuovi  sono  in
ogni  caso  assoggettate  al  pagamento  del  tributo  nel  Paese  di
destinazione.
  Per la identificazione dei cennati mezzi di  trasporto  deve  farsi
riferimento  ai criteri contenuti nell'art. 38, comma 4, del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  L'acquirente  italiano  puo'  chiedere  al  cedente  sammarinese di
applicare la procedura di cui al titolo secondo.  In  caso  contrario
deve  presentare  la  fattura  o  il  documento  equipollente, per il
pagamento  del  tributo,  al  competente  ufficio  IVA,  secondo   le
modalita'  ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro
delle  finanze  del  19  gennaio  1993,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993.
  I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti
e   professioni  possono  fruire  del  rimborso  dell'imposta  pagata
sull'acquisto del mezzo  di  trasporto,  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti dall'art. 4 del citato decreto 19 gennaio 1993, pre-
via presentazione al proprio ufficio IVA del Mod. IVA 38 RIC.