Art. 18. 
                             Il ricorso 
 
  1.  Il  processo  e'  introdotto  con  ricorso   alla   commissione
tributaria provinciale. 
  2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
    a) della commissione tributaria cui e' diretto; 
    b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa
residenza o sede legale o  del  domicilio  eventualmente  eletto  nel
territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale; 
    c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale  o
del concessionario del servizio di riscossione nei cui  confronti  il
ricorso e' proposto; 
    d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; 
    e) dei motivi. 
  3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente
e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art.  12,  comma
3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel  qual
caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma  6.  La  sottoscrizione
del difensore o della parte deve essere apposta tanto  nell'originale
quanto nelle copie del ricorso  destinate  alle  altre  parti,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2. 
  4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente  incerta
una delle indicazioni di cui al  comma  2,  ad  eccezione  di  quella
relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma  del  comma
precedente.