Art. 19. 
               Atti inpugnabili e oggetto del ricorso 
  
  1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: 
    a) l'avviso di accertamento del tributo; 
    b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
    c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
    d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
    e) l'avviso di mora; 
    f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.
2, comma 3; 
    g) il rifiuto espresso o tacito della  restituzione  di  tributi,
sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; 
    h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande
di definizione agevolata di rapporti tributari; 
    i) ogni altro atto per il quale la legge  ne  preveda  l'autonoma
impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie. 
  2.  Gli  atti  espressi  di  cui  al  comma  1   devono   contenere
l'indicazione del termine entro  il  quale  il  ricorso  deve  essere
proposto e della commissione  tributaria  competente,  nonche'  delle
relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20. 
  3. Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono  impugnabili
autonomamente.  Ognuno  degli  atti  autonomamente  impugnabili  puo'
essere impugnato solo per vizi propri. La  mancata  notificazione  di
atti autonomamente  impugnabili,  adottati  precedentemente  all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.