Art. 20.
                      Proposizione del ricorso
  1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3
del precedente art. 16.
  2. La spedizione del ricorso a  mezzo  posta  dev'essere  fatta  in
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso
il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme
sopra indicate.
  3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  10  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui  centri  di
servizio.
 
          Nota all'art. 20:
             -  Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n.
          787, e' riportato in nota all'art. 12.