Art. 21. 
               Termine per la proposizione del ricorso 
 
  1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro
sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto  impugnato.  La
notificazione  della  cartella   di   pagamento   vale   anche   come
notificazione del ruolo. 
  2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettera g), non puo' essere proposto prima  del
novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata  entro  i
termini  previsti  da  ciascuna  legge  d'imposta.  La   domanda   di
restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere
presentata dopo due anni dal pagamento  ovvero,  se  posteriore,  dal
giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.