Art. 22 
               Costituzione in giudizio del ricorrente 
 
  1. Il  ricorrente,  entro  trenta  giorni  dalla  proposizione  del
ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella  segreteria  della
commissione tributaria adita, l'originale del  ricorso  notificato  a
norma degli articoli 137 e seguenti del codice  di  procedura  civile
ovvero  copia  del  ricorso  consegnato  o  spedito  per  posta,  con
fotocopia  della  ricevuta  di  deposito  o  della   spedizione   per
raccomandata a mezzo del servizio postale. 
  2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio  in  ogni
stato  e  grado  del  giudizio,  anche  se  la  parte  resistente  si
costituisce a norma dell'articolo seguente. 
  3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale  la
conformita' dell'atto depositato a quello  consegnato  o  spedito  e'
attestata conforme dallo  stesso  ricorrente.  Se  l'atto  depositato
nella  segreteria  della  commissione  non  e'  conforme   a   quello
consegnato o spedito alla parte  nei  cui  confronti  il  ricorso  e'
proposto,  il  ricorso  e'  inammissibile  e  si  applica  il   comma
precedente. 
  4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al  comma  1,  il
ricorrente deposita  il  proprio  fascicolo,  con  l'originale  o  la
fotocopia dell'atto impugnato, se  notificato,  ed  i  documenti  che
produce, in originale o fotocopia. 
  5.  Ove  sorgano  contestazioni  il   giudice   tributario   ordina
l'esibizione degli  originali  degli  atti  e  documenti  di  cui  ai
precedenti commi. 
 
          Nota all'art. 22:
             -  Il  testo degli articoli 137 e seguenti del codice di

          procedura civile e' riportato in nota all'art. 16.