Art. 23. 
           Costituzione in giudizio della parte resistente 
  1. L'ufficio del  Ministero  delle  finanze,  l'ente  locale  o  il
concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti e' stato
proposto il ricorso  si  costituiscono  in  giudizio  entro  sessanta
giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o
ricevuto a mezzo del servizio postale. 
  2.  La  costituzione  della  parte  resistente  e'  fatta  mediante
deposito presso la segreteria della  commissione  adita  del  proprio
fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le
parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. 
  3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le  sue  difese
prendendo posizione sui motivi dedotti dal  ricorrente  e  indica  le
prove di  cui  intende  valersi,  proponendo  altresi'  le  eccezioni
processuali  e  di  merito  che  non  siano  rilevabili  d'ufficio  e
instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.