Art. 24.
              Produzione di documenti e motivi aggiunti
  1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui  sono
allegati   ovvero,   se  prodotti  separatamente,  in  apposita  nota
sottoscritta da depositare in originale ed  in  numero  di  copie  in
carta semplice pari a quello delle altre parti.
  2.  L'integrazione  dei  motivi  di  ricorso,  resa  necessaria dal
deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per
ordine della commissione, e' ammessa entro il termine  perentorio  di
sessanta  giorni  dalla  data in cui l'interessato ha notizia di tale
deposito.
  3. Se e' stata gia'  fissata  la  trattazione  della  controversia,
l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre
la  trattazione  in  camera di consiglio o la discussione in pubblica
udienza, che  intende  proporre  motivi  aggiunti.  In  tal  caso  la
trattazione  o  l'udienza  debbono  essere rinviate ad altra data per
consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
  4. L'integrazione dei motivi si effettua  mediante  atto  avente  i
requisiti  di  cui  all'art.  18 per quanto applicabile. Si applicano
l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5,  e  l'art.  23,
comma 3.