Art. 25 
            Iscrizione del ricorso nel registro generale 
        Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte 
 
  1. La segreteria della commissione tributaria  iscrive  il  ricorso
nel registro generale e forma il fascicolo  d'ufficio  del  processo,
inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti,  con  gli
atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli  originali
dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e  copia  delle
sentenze. 
  2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio
e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le  parti  possono
ottenere  copia  autentica  degli  atti  e  documenti  contenuti  nei
fascicoli di parte e d'ufficio. I  richiedenti  diversi  dall'ufficio
tributario devono corrispondere le spese  del  rilascio  delle  copie
mediante applicazione e annullamento da  parte  della  segreteria  di
marche da bollo nella misura stabilita con decreto del Ministro delle
finanze in base al costo del servizio. 
  3.  La  segreteria  sottopone  al  presidente   della   commissione
tributaria il fascicolo del processo appena formato.