Art. 26. 
                      Assegnazione del ricorso 
  1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad
una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma  1,
il  presidente  della  commissione  potra'  assumere  gli   opportuni
provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni  di
diritto  a  carattere  ripetitivo  vengano  assegnati  alla  medesima
sezione per essere trattati congiuntamente.