Art. 17. 1. Fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di conigli e di selvaggina d'allevamento in provenienza dai paesi terzi, si applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle del presente regolamento. 2. In attesa dell'applicazione di tali disposizioni: a) le carni fresche di coniglio e di selvaggina d'allevamento non possono essere munite del bollo sanitario previsto nell'allegato I, capitolo X del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e, quando sezionate o dissossate, sono trattate conformemente all'art. 3, comma 1, punto B del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82; b) le carni ottenute da specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231.