Art. 17. 
  1. Fino all'applicazione delle  disposizioni  comunitarie  relative
alle importazioni  di  carni  fresche  di  conigli  e  di  selvaggina
d'allevamento in provenienza dai paesi terzi,  si  applicano  a  tali
importazioni disposizioni almeno equivalenti a  quelle  del  presente
regolamento. 
  2. In attesa dell'applicazione di tali disposizioni: 
    a) le carni fresche di coniglio e di selvaggina d'allevamento non
possono essere munite del bollo sanitario previsto  nell'allegato  I,
capitolo X del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 503 e, quando sezionate o dissossate, sono trattate  conformemente
all'art. 3, comma 1, punto B del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 503/82; 
    b) le carni ottenute  da  specie  sensibili  all'infestazione  da
trichine devono essere sottoposte ad un esame  con  il  metodo  della
digestione conformemente al decreto del Presidente  della  Repubblica
1› marzo 1992, n. 231.