Art. 13. 1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attivita' descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati. 2. Per le attivita' svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1 e 2, l'art. 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12. 3. Il responsabile delle attivita' deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonche' quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.