Art. 31. 
               Indennita' degli amministratori locali 
  1. Sino alla approvazione della riforma  della  disciplina  dettata
dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816: 
    a) i limiti delle  indennita'  mensili  di  carica  previsti  per
ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B  allegate
alla citata legge n. 816 del 1985,  come  aggiornati  da  ultimo  dal
decreto del Ministro dell'interno 2  aprile  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile  1991,  sono  raddoppiati,  ed
entro  tali  limiti  i  consigli  comunali  e   provinciali   possono
deliberare l'adeguamento delle indennita'; 
    b)  le  indennita'  di  presenza  dei  consiglieri   comunali   e
provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816  del  1985
possono essere aumentate fino al 50 per cento. 
  2.   All'eventuale    maggiore    onere    finanziario    derivante
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le
province provvedono nei limiti delle disponibilita' di  bilancio  con
le entrate ordinarie proprie e con le minori spese  conseguenti  alla
riduzione del numero degli assessori e dei  consiglieri,  nonche'  in
coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale. 
 
          Nota all'art. 31:
             -  La  legge n. 816/1985 reca: "Aspettative, permessi ed
          indennita' degli amministratori locali".