Art. 34. 
                        Abrogazione di norme 
  1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4,  5,  11,  12,  28,
primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55,  56,  57,
primo, secondo e terzo comma; 58,  59,  secondo  comma;  64,  secondo
comma, numero 3), e terzo comma; 65,  72,  quinto,  sesto  e  settimo
comma; e 73 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.  570,  e
successive modificazioni. 
  2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19,  nonche'  i  commi  dal
quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n.  122,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 10  settembre  1960,  n.
962. 
  3. E' abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo  1  della
legge 7 giugno 1991, n. 182. 
  4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono  abrogate   tutte   le   disposizioni   legislative   con   essa
incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la
cessazione della loro efficacia. 
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge il Governo emana un testo unico  che  riunisce  e  coordina  le
disposizioni  legislative  vigenti  per  la  elezione  degli   organi
comunali e provinciali. 
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  il  Governo  emana  i  regolamenti  di  attuazione  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 
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