Art. 36.
                          Entrata in vigore
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 25 marzo 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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