Art. 27. 
                     Prodotti soggetti ad accisa 
  1. Sono considerati tabacchi lavorati: 
    a) i sigari e i sigaretti; 
    b) le sigarette; 
    c) il tabacco da fumo: 
    1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette; 
    2) gli altri tabacchi da fumo. 
  2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    " c) il tabacco da fumo: 
     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
le sigarette; 
     2) gli altri tabacchi da fumo"; 
    b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2)  e'  aggiunto
il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a  taglio  fino
per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri  1)
e 2) nel quale piu' del 25 per cento  in  peso  delle  particelle  di
tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.". 
  3. Il primo comma dell'articolo 2, della legge 13 luglio  1965,  n.
825, e' sostituito dal seguente:  "Con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, sentito il Consiglio  di  amministrazione  dei  monopoli  di
Stato, si provvede all'inserimento di  ciascun  prodotto  soggetto  a
monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1.  I  prezzi  di
vendita al pubblico  e  le  relative  variazioni  sono  stabiliti  in
conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.". 
 4.  Fino  alla  data  della  effettiva  successione,  nei   rapporti
giuridici  attivi  e  passivi,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  e  la  societa'  per   azioni   derivata   dalla
trasformazione  della   stessa   Amministrazione   ai   depositi   di
distribuzione all'ingrosso nei  quali  possono  essere  introdotti  i
tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge  10
dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime  dei  depositi  fiscali
previsto dal presente decreto  e  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro delle finanze 26  luglio  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  224  del  17  agosto   1983.   L'autorizzazione   alla
istituzione dei predetti depositi e' rilasciata da  apposito  ufficio
del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui
al successivo comma; l'imposta di  consumo  e  l'imposta  sul  valore
aggiunto  sui  tabacchi  introdotti   nei   depositi   fiscali   sono
corrisposte all'atto della immissione in consumo e  sono  versate  al
predetto ufficio. 
  5. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il "Servizio  dei
monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie", per l'esercizio  delle
funzioni e delle attivita' per l'applicazione di quanto disposto  dal
presente decreto relativamente alla  accisa  sui  tabacchi  lavorati,
salvo, per quanto concerne il regime di circolazione,  i  compiti  di
vigilanza attribuiti agli  uffici  tecnici  di  finanza,  nonche'  di
quelle di interesse generale gia' affidate o conferite per legge alla
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle  inerenti
alle  entrate  speciali  affidate  al  Ministero  delle  finanze.  Il
Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e  alla  trattazione
amministrativa delle situazioni relative al rapporto  di  lavoro  del
personale  gia'  appartenente  alla  Amministrazione   autonoma   dei
monopoli di Stato. Al Servizio e' preposto un dirigente  generale  di
livello B ed e' articolato  in  due  direzioni  centrali  dirette  da
dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni  che
regolano l'attivita' della Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato vigenti alla data di entrata in  vigore  del  provvedimento  di
trasformazione  in  societa'  per  azioni;  presso  il  Servizio   e'
istituito  l'ufficio  di  ragioneria  in  sostituzione   dell'ufficio
centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. Al maggiore onere derivante dal presente comma per  effetto
della istituzione  dei  predetti  posti  di  qualifica  dirigenziale,
valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere  dall'anno  1993,  si
provvede,  mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, e' stabilita la data di attivazione del Servizio
di cui al comma  5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  sono  stabilite  le  necessarie
conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli  uffici
e del personale del Ministero delle finanze di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
  7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e  imposte
indirette e' integrato dal Ministro delle finanze che lo  presiede  e
da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente
nonche' dal segretario generale  e  dal  direttore  dell'ufficio  del
coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre  alle
funzioni di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  26  aprile
1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi  1  e  2,  della
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
  8. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e'
istituita la direzione  centrale  per  l'analisi  merceologica  e  il
laboratorio chimico alla quale e' preposto un dirigente  generale  di
livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di
dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della tabella  VI
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,
n.  748,  come  sostituito  dalla  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e  un  posto  di  quinto  livello
della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo
decreto legislativo n. 105 del 1990. 
  9. La rivendita al pubblico  dei  valori  bollati  e  postali  deve
essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio  autorizzato,
con divieto di  consegna  a  domicilio  e  con  la  sola  pubblicita'
dell'esposizione della targa regolamentare.