Art. 20 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura  superiore
alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne da' comunicazione
alla medesima Banca  d'Italia  e  alla  banca.  Le  variazioni  della
partecipazione sono comunicate quando superano  la  misura  stabilita
dalla Banca d'Italia. 
  2. Ogni accordo,  in  qualsiasi  forma  concluso,  compresi  quelli
aventi forma di associazione, che regola  o  da  cui  comunque  possa
derivare  l'esercizio  concertato  del  voto  in  una  banca,   anche
cooperativa,  o  in  una  societa'  che  la  controlla  deve   essere
comunicato alla Banca d'Italia dai  partecipanti  ovvero  dai  legali
rappresentanti  della  banca  o  della  societa'  cui  l'accordo   si
riferisce entro cinque  giorni  dalla  stipulazione  ovvero,  se  non
concluso  in  forma  scritta,  dal  momento  di  accertamento   delle
circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando  dall'accordo  derivi
una concertazione del voto tale da pregiudicare la  gestione  sana  e
prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di
voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. 
  3. La Banca d'Italia determina  presupposti,  modalita'  e  termini
delle comunicazioni previste dal comma  1  anche  con  riguardo  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresi' le  modalita'
delle comunicazioni previste dal comma 2. 
  4. La Banca d'Italia, al  fine  di  verificare  l'osservanza  degli
obblighi indicati nei commi 1 e  2,  puo'  chiedere  informazioni  ai
soggetti comunque interessati.