Art. 21 Richiesta di informazioni 1. La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. 2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle societa' e degli enti controllanti. 3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. 4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. 5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.